Capita spesso che tra proprietario e ufficio tecnico comunale vi sia una divergenza di qualificazione edilizia dei manufatti realizzati dal primo, laddove siano strutture esterne a vario titolo utilizzate per il miglior godimento del diritto di proprietà. In particolare, spesso il proprietario considera precarie (e, quindi, non necessitanti di un titolo edilizio) opere che in realtà, secondo i consolidati principi giurisprudenziali, non sono affatto precarie ma, al contrario, determinano un notevole impatto sui luoghi e, soprattutto, sono dirette a soddisfare esigenze tutt’altro che temporanee.
Ne abbiamo parlato spesso, e alcuni nuovi esempi concreti si sono avuti in due recenti sentenze. Vediamole.
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Il TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 2 dicembre 2022, n. 1230, si è occupato di un caso in cui una società esercente l’attività di compravendita e riparazione di veicoli industriali e accessori, al fine di garantire una copertura dalle intemperie ai veicoli esposti, presentava al Comune un’istanza di autorizzazione/nulla osta all’installazione di alcune “strutture metalliche di tipologia “gazebo” costituite da vari profili d’acciaio tra loro uniti a mezzo di bulloni, prive di fissaggi al suolo, dotate di ruote per una comoda movimentazione e quindi qualificabili come “opere/strutture precarie” e, in quanto tali, non necessitanti di permesso di costruire, in quanto facilmente smontabili e amovibili.
Il Comune, dopo aver riportato l’orientamento secondo il quale una struttura può definirsi precaria solo qualora sia deputata ad un uso per fini contingenti e non sia destinata ad un utilizzo protratto nel tempo, non dovendosi riferire la precarietà né alla tipologia utilizzata per la sua realizzazione, né alla presenza di ruote sulle quali può essere montata, bensì al suo utilizzo temporalmente delimitato e teso a soddisfare esigenze contingenti ed eccezionali al termine delle quali deve essere rimossa, chiedeva alla società di specificare “le circostanze contingenti ed eccezionali alle quali si intende far fronte con le strutture precarie e la specifica durata temporale del loro utilizzo”. La società comunicava che le strutture metalliche mobili di tipologia “gazebo” sarebbero state indicativamente utilizzate dal mese di gennaio al mese di agosto, e che l’installazione delle stesse era determinata dalla necessità di proteggere trattori stradali dagli agenti atmosferici particolarmente avversi nel periodo temporale sopra individuato (nevicate e grandinate). Tuttavia, a seguito di sopralluogo, le strutture erano ancora presenti sul posto e, conseguentemente, l’ufficio tecnico adottava un’ordinanza di demolizione, oggetto di impugnazione.
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I giudici bresciani, dopo aver ricordato che, per pacifica giurisprudenza, un’opera edilizia per essere considerata precaria, oltre a non essere stabilmente infissa al suolo deve essere destinata a soddisfare un’esigenza temporanea[1], ha affermato che “7 strutture in metallo (qualificate come gazebo), di cui una chiusa sui quattro lati, con destinazione d’uso deposito, di dimensioni m 9,20 x m 10,30 con altezza di x m 5,40, corredate di impianto elettrico” non possono considerarsi “dotate né della caratteristica di precarietà né di quella della mobilità prescritta per l’edificazione in regime di edilizia libera”; ed infatti, dette strutture, che la proprietaria qualificava come temporanee, risultavano ancora presenti sui terreni in un sopralluogo effettuato a lunga distanza di tempo.
Secondo i giudici, “la natura precaria di un manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando l’idoneità dell’opera a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione”[2]. È evidente che nel caso di specie le strutture realizzate si configuravano come opere che comportano la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e come tali soggette al rilascio di un titolo edilizio.
Similmente, il TAR Lazio, Roma, sez. II quater, nella sent. 21 novembre 2022, n. 15731, ha affermato che non possono considerarsi precarie “due strutture in legno e una baracca, anch’essa con struttura in legno, che sviluppano rispettivamente una volumetria di complessivi mc 77,81 e mc 417,80, adibite le une ad uso uffici ed esposizione, l’altra ad uso artigianale”.
Secondo i giudici romani, è escluso il preteso carattere precario dei manufatti in questione, derivante dalla circostanza che trattasi di strutture in legno semplicemente poggiate al suolo, di agevole amovibilità; ed infatti, “Al fine di valutare la precarietà dell’opera occorre avere riguardo ad un elemento di tipo funzionale, ossia all’uso cui il manufatto è destinato: secondo la consolidata giurisprudenza, la natura di opera precaria non si evince dalla tipologia dei materiali utilizzati per la sua edificazione e, più in generale, dalle caratteristiche costruttive e di ancoraggio al suolo della stessa, quanto piuttosto da un elemento di tipo funzionale, dovendosi verificare se la stessa sia o meno destinata al soddisfacimento di esigenze durevoli, stabili e permanenti nel tempo”[3]. Nel caso specifico, è stato ritenuto necessario il permesso di costruire.
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni – Maggio 2021
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Mario Petrulli
Avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; componente del Comitato scientifico della rivista L’Ufficio Tecnico, collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore. Titolare dello Studio legale Petrulli (www.studiolegalepetrulli.it).
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[1] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 marzo 2013, n. 1776; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 13 novembre 2020, n. 2172.
[2] Cass. pen., sez. III, sent. 8 febbraio 2007, n. 5350; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 maggio 2016, n. 1822.
[3] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 30 ottobre 2020, n. 6653.
Immagine: iStock/NicolasMcComber