Ecco una selezione delle massime di alcune sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica, pubblicate nei giorni scorsi; gli argomenti oggetto delle pronunce sono: pratiche edilizie, chi può vedere i documenti comprovanti un abuso? Casa prefabbricata, serve permesso di costruire? E per un muro di contenimento?
E ancora: tettoia di notevoli dimensioni, serve permesso di costruire? Costruzione nella fascia di rispetto delle acque pubbliche, è condonabile? Analizziamo in dettaglio le singole sentenze.
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Pratiche edilizie, chi può vedere i documenti comprovanti un abuso?
TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 22 aprile 2021, n. 843
Il soggetto non confinante non può richiedere l’accesso a documenti edilizi relativi ad un presunto abuso ai sensi della Legge n. 241/1990
Secondo costante giurisprudenza, «La conoscenza dei documenti amministrativi deve essere correlata, in modo diretto, concreto ed attuale, ad altra “situazione giuridicamente tutelata” non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni stricto sensu sostanziali, abbiano esse consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo. In tal guisa, la stessa nozione di legittimazione all’accesso, siccome prefigurata dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, che richiede la titolarità di un interesse “diretto, concreto ed attuale”, vale a rivelare la ontologica natura strumentale del “diritto di accesso” rispetto ad altra, effettiva, posizione sostanziale (che non può ridursi ad un mero “diritto all’informazione”)» (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 2 dicembre 2020, n. 5742).
Rileva, altresì, la giurisprudenza che “ai fini della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22, l. n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti è sufficiente il requisito della vicinitas, la quale sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con l’edificio o con il terreno in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso. In tale prospettiva, quindi, la legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento abbia dispiegato o sia idoneo a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 9 gennaio 2018, n. 17).
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Applicando le riportate coordinate ermeneutiche alla fattispecie, non essendo il richiedente confinante dell’edificio oggetto dell’istanza di accesso, non è ravvisabile un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” che, ex art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990, deve costituire l’indispensabile elemento di raccordo tra il diritto di accesso e gli atti nella disponibilità del soggetto pubblico dei quali è richiesta l’ostensione e la situazione giuridica sottesa all’istanza di accesso non è qualificabile né in termini di diritto soggettivo né di interesse legittimo.
Casa prefabbricata, serve permesso di costruire?
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 22 aprile 2021, n. 362
Serve il permesso di costruire per la casetta prefabbricata
Deve considerarsi una nuova costruzione, assoggettata al previo rilascio del permesso di costruire, una casetta prefabbricata, appoggiata al terreno su un’area agricola, sollevata dallo stesso di circa 50 cm. mediante basamento in muratura, delle dimensioni di m. 2,50 x 5,00 di superficie e m. 2,50 di altezza in gronda e m. 3,00 di altezza al colmo.
Infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 3.5), D.P.R. n. 380/2001, costituiscono nuova costruzione anche i manufatti prefabbricati, quali roulotte, camper, case mobili, purché non siano «diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee». Ora, per la giurisprudenza hanno natura precaria «le opere che, in disparte le loro modalità costruttive, risultino destinate a soddisfare esigenze contingenti, improvvise e transeunti e ad essere presto eliminate, con il corollario che neppure la facile amovibilità dei manufatti eseguiti basta, di per sé, a farli ritenere provvisti del carattere della precarietà» (così T.A.R. Lazio – Latina, sentenza n. 389/2017; nello stesso senso, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza n. 1115/2019).
A maggior ragione è da escludere il carattere precario della casetta prefabbricata quando detto manufatto è destinato a ospitare una persona affetta da seri problemi di salute.
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Muro di contenimento, serve permesso di costruire?
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 20 aprile 2021, n. 352
Un muro di contenimento lungo 9 metri ed alto 2,5 metri è qualificabile come nuova costruzione necessitante del permesso di costruire
Un muro di contenimento lungo 9 metri ed alto 2,5 metri è qualificabile come nuova costruzione necessitante del permesso di costruire e assoggettato, in caso di assenza del titolo edilizio, a demolizione, giusta quanto dispongono gli articoli 3, 10 e 31 D.P.R. n. 380/2001.
Secondo la giurisprudenza, “il muro di contenimento, sotto il profilo edilizio è un’opera ben più consistente di una recinzione e, soprattutto, è dotata di propria specificità ed autonomia, in relazione alla sua funzione principale; conseguendone sia la necessità del suo assoggettamento al regime concessorio, sia la legittimità della sanzione della demolizione prevista per il caso di assenza di concessione (cfr. Cons. St. sez. V, 8 aprile 2014, n. 1651)” (così, C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 4152/2020).
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Tettoia di notevoli dimensioni, serve permesso di costruire?
TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 20 aprile 2021, n. 2515
Serve il permesso di costruire per una tettoia di notevoli dimensioni
Serve il permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia di mq. 61,60, con altezza variabile da mt. 2,80 a mt. 3,00, appoggiata su un lato al torrino scala, da un altro lato al muro divisorio di altra proprietà e infine sul terzo e quarto lato su 4 pilastri in legno di dimensione cm.20 x cm. 20 fissati al pavimento, con copertura in legno lamellare poggiante su n° 7 (sette) travi in legno di dimensioni cm. 20 x 10 e due travi di coronamento di cm. 25x 12.
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 5 marzo 2020, n. 1017), “la realizzazione di una tettoia è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.p.r. 380/2001, nella misura in cui realizza impianti ed elementi nuovi ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. c), medesimo d.p.r. 380/2001 laddove comporti una modifica della sagoma o de prospetto del fabbricato cui inerisce e nei casi in cui le sue dimensioni siano di entità tale da non potere più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione dell’accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono, al quale, viceversa, arrecano un’apprezzabile alterazione (cfr., questa Sezione 2 maggio 2019, n. 2331)”.
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Costruzione nella fascia di rispetto delle acque pubbliche, è condonabile?
TAR Marche, sez. I, sent. 20 aprile 2021, n. 340
Non condonabile la costruzione realizzata nella fascia di rispetto delle acque pubbliche
L’art. 96 comma 1 lettera f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 prevede il divieto di “fabbriche e scavi” in una fascia di dieci metri dalle acque pubbliche.
Detta norma include sotto la dizione onnicomprensiva “fabbriche” gli interventi edilizi che comportino alterazioni o modificazioni dello stato dei luoghi della fascia di rispetto (Cons. Stato Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8184).
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Per costante giurisprudenza, il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali ha carattere assoluto ed inderogabile e risponde ad interessi pubblici di rango primario quali la tutela delle acque e la sicurezza dei luoghi; pertanto, nell’ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto trova applicazione l’art. 33 della L. n. 47 del 1985 il quale contempla i vincoli di inedificabilità assoluta includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree in funzione della tutela di interessi generali, con la conseguenza della insanabilità dell’opera (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2011 n. 3781; Sez. V, 26 marzo 2009 n. 1814; Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8184; id, 10 gennaio 2018, n. 102; Sez. IV, 28 marzo 2019, n. 2053, Cons. Stato Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8184).
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