Attesa per la riapertura delle operazioni di cessione da parte di Poste spa, che riguarda però solo le prime cessioni effettuate dai committenti dei lavori. Nulla da fare dunque per i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura, come chiarito dalle stesse Poste, a prescindere dal fatto che anche in questo caso tecnicamente si tratta di una prima cessione. Nulla da fare, dunque, per le partite Iva.
Intanto il Senato è al lavoro sul decreto 104 dell’agosto scorso, il cosiddetto decreto “Asset”, e sono stati presentati emendamenti anche sul Superbonus.
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In attesa di sapere se vedrà o meno la luce il nuovo bollino che dovrebbe certificare la bontà dei crediti ceduti per favorire la loro circolazione, arriva un nuovo monito delle Entrate destinato a scoraggiare chi pensa di anticipare i pagamenti per approfittare dell’aliquota al 110% o al 90% per il Superbonus in vigore fino a fine anno.
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L’offerta di Poste
Poste spa ha annunciato che riaprirà alle cessioni nei primi giorni di ottobre. Una data scelta per avere un quadro chiaro alla luce di eventuali modifiche al decreto Asset che deve essere convertito in legge entro il 9 ottobre.
Ai committenti viene offerta la possibilità di cedere crediti per un importo massimo di 50.000 euro. Saranno comunque interessati tutti i bonus, come accaduto fino al momento della sospensione delle operazioni scattata nel novembre dello scorso anno, prima della nuova stretta del governo.
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Il bollino per agevolazione la circolazione dei crediti
Sulla questione crediti ceduti, peraltro, il ministro Giorgetti ha annunciato un nuovo bollino destinato a certificare i crediti maturati a fronte di interventi effettivamente realizzati che non trovano mercato, in modo da facilitare la loro circolazione. La certificazione potrebbe essere a carico delle Entrate, ma al momento non c’è nulla nero su bianco, solo annunci.
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Stop alle spese in acconto per chi vuol cedere il credito
L’Agenzia peraltro è intervenuta in occasione di Telefisco, il consueto incontro organizzato da Il Sole 24 ore, per ribadire che la cessione del credito può essere effettuata solo per i lavori effettivamente conclusi.
In sostanza, per usufruire dell’aliquota al 110% che spetta per chi ha lavori in corso per le spese effettuate fino al 31 dicembre prossimo, non è sufficiente effettuare i bonifici ma è necessario che i pagamenti siano allineati al reale stato dei lavori effettuati.
Le Entrate hanno ricordato infatti che la cessione del credito è ammessa a stato di avanzamento dei lavori (Sal), ma sempre e solo a fronte dell’asseverazione del singolo Sal, per cui occorre la dichiarazione del direttore dei lavori relativa allo stato del cantiere, dunque agli interventi effettivamente realizzati, e che sono oggetto dei pagamenti relativi alle somme che si intendono cedere. Non si può quindi sperare di utilizzare la cessione del credito per avere la liquidità necessaria per portare avanti i lavori.
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Per la detrazione diretta ammessi anche gli acconti
Diversa invece la situazione per chi intende usufruire direttamente della detrazione. Anche per quel che riguarda il Superbonus, infatti, è applicabile il principio generale per cui ai fini delle agevolazioni fiscali le spese vanno conteggiate per cassa, ossia in riferimento all’anno nel quale vengono effettuate, anche quando si tratta di lavori a cavallo d’anno.
I proprietari delle villette con lavori in corso, quindi, possono anche anticipare tutto il saldo quest’anno, anche per i lavori da concludere l’anno prossimo, se l’obbiettivo è, appunto, quello di detrarre le spese dall’Irpef, potendo così mantenere l’aliquota del 110%. In ogni caso ovviamente per avere diritto all’agevolazione i lavori vanno completati.
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Remissione in bonis per chi trova un cessionario entro novembre
Tornando invece alle spese del 2022, chi dovesse riuscire a chiudere un accordo per la cessione del credito con un intermediario finanziario entro le prossime settimane potrà presentare la comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre prossimo, ricorrendo alla remissione in bonis.
Grazie al decreto Cessioni del 17 febbraio scorso, infatti, è possibile presentare anche le comunicazioni di cessione del credito oltre i termini per le spese dell’anno passato, ma solo in caso di cessione a banche o Poste spa. La remissione in bonis si può utilizzare sia per l’esercizio dell’opzione per le spese sostenute nel 2022 che per la cessione delle rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, in questo caso da cedere in blocco.
La comunicazione va inviata entro il termine di presentazione del modello Redditi, che scade, appunto, il 30 novembre 2023. Per poter fare ricorso alla remissione in bonis è dovuto il pagamento di una sanzione di 250 euro. Questa somma va pagata prima o contestualmente all’invio della comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine originario del 31 marzo scorso. Poiché su ciascuna comunicazione non si può indicare più di un codice intervento, occorre pagare una sanzione per ogni tipologia di lavoro effettuato, come espressamente indicato dalle Entrate con la la circolare 27 del 7 settembre scorso.
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Lisa De Simone,
Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
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