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2 Novembre 2020

Piano Casa: niente deroga per singoli edifici con la legge sulle distanze

piano casa

Con la sentenza 217 del 23 settembre 2020, la Corte Costituzionale, ha dichiarato dell’articolo 19 della legge della Regione Lazio n. 13 del 28 dicembre 2018 (Legge di Stabilità regionale 2019), riguardante il “piano casa”, illegittimo costituzionalmente.

Le leggi regionali, infatti, possono derogare alle distanze fissate nel Dm n. 1444 del 1968 solo a condizione che siano recepite da strumenti urbanistici attuativi funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio e non riguardino singoli edifici.

Vediamo nel dettaglio.

Piano Casa: niente deroga per singoli edifici con la legge sulle distanze

L’articolo interpretativo 19 della legge regionale del Lazio n. 13 del 2018, recante “Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 1, della Lr n. 21 dell’11 agosto 2009, relativo agli interventi di ampliamento degli edifici e successive modifiche”, stabilisce che: “La deroga si interpreta nel senso che gli interventi di ampliamento previsti] … [sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità  edilizia di cui all’articolo 7 del decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968.

In realtà l’articolo intitolato “Interventi di ampliamento degli edifici”, detto “piano casa”, a cui si fa riferimento, stabilisce: “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile”.

Per questo motivo il Governo ha impugnato la norma in quanto violerebbe l’art. 3 Cost. e l’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale nella materia “governo del territorio”.

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La sentenza della Corte Costituzionale

Il Governo ha impugnato la norma affermando che il contenuto dell’art. 19 contestato non sarebbe realmente interpretativo ma piuttosto innovativo con “portata retroattiva”, dando corpo, in definitiva, ad una “surrettizia ipotesi di sanatoria straordinaria che esula dalle competenze regionali”. Gli interventi edilizi di ampliamento “non possono riferirsi a edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria”.

La Regione Lazio, dal canto suo, non ha contestato il carattere inderogabile del Dm n. 1444 del 1968, ma, ha ritenuto piuttosto, che la legge regionale sul “piano casa” rappresenti una disciplina speciale, in grado di derogare ai limiti di densità edilizia.

In questo caso la Corte Costituzionale, dando ragione al Governo, ha concluso che i limiti fissati dal Dm n. 1444 del 1968 hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale, costituendo essi principi fondamentali della materia, in particolare come limiti massimi di densità edilizia a tutela del “primario interesse generale all’ordinato sviluppo urbano” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza n. 6250 del 5 novembre 2018).

Va inoltre ricordato che dal 1° giugno 2017 il piano casa del Lazio è stato assorbito dalle norme sulla rigenerazione urbana e il recupero edilizio (Lr n. 7/2017), che sono strutturali e non presentano carattere di straordinarietà.

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Basta ampliamenti senza limiti con il piano casa

La decisione della Corte è stata motivata da due importanti fattori:
sentenza n. 3474 del 3 agosto 2020 del Tar Campania che ha deliberato statuito la necessità di assoggettare a stretta interpretazione le disposizioni sul “piano casa”;
considerazione che, se gli artt. 7, 8 e 9 del Dm n. 1444 del 1968 fossero derogabili, le leggi regionali potrebbero prevedere ampliamenti senza limiti percentuali determinati.

Cosa non possibile, in quanto, le leggi regionali possono derogare alle distanze fissate nel Dm n. 1444 del 1968 solo a condizione che le deroghe siano recepite da strumenti urbanistici attuativi (funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio) e non riguardino singoli edifici. La norma impugnata, al contrario, prevede una deroga che prescinde del tutto da una pianificazione attuativa e si collega solo ai titoli edilizi.

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Foto: iStock/VectorHot

Fonte: EdilTecnico

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