Questa settimana tra le sentenze scelte di materia edilizia e urbanistica troviamo: permesso di costruire, serve per chiudere il balcone? E per un box container adibito a deposito? Trasformazione di un annesso agricolo in officina meccanica, serve il titolo edilizio?
Oltre a queste: cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione, serve permesso di costruire? E per il cambio da locale deposito a locale commerciale?
Vediamo in dettaglio ogni argomento.
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Permesso di costruire, serve per chiudere il balcone?
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 19 febbraio 2021 n. 454
Serve il permesso di costruire per la chiusura del balcone
La chiusura, con elementi di alluminio anodizzato e vetro, di parte di due balconi, comunicanti tra loro, di pertinenza dell’appartamento di proprietà, a prescindere dai materiali utilizzati – comunque idonei a garantirne la conservazione nel tempo – determina un incremento della superficie e del volume dell’appartamento cui accede, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
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Tale circostanza è idonea a qualificare l’abuso in questione in termini di significativo ampliamento dell’immobile preesistente, di cui sono stati peraltro sensibilmente alterati i prospetti, come tale necessitante ex lege e, quindi, a prescindere dall’eventuale mancata dotazione da parte dell’ente locale di uno strumento di pianificazione urbanistica, del preventivo rilascio della cd. licenza di costruire, giusta il disposto di cui all’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per come sostituito dall’art. 10 della Legge del 06/08/1967, n. 765, oggi permesso di costruire ex D.P.R. n. 380/2001.
Quanto sopra trova conferma in quel consolidato orientamento della giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui “le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico” (così T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 18.01.2019, n. 83; Consiglio di Stato sez. VI, 09/10/2018, n.5801; cfr. anche Consiglio di Stato sez. VI, 05/09/2018, n.5204).
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Permesso di costruire per un box container adibito a deposito
TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 19 febbraio 2021, n. 1101
Serve il permesso di costruire per un box container adibito a deposito, di 14 mq. e con un volume di circa 30 mq., ancorato al suolo, insistendo su una base in cemento
Serve il permesso di costruire per un box container adibito a deposito, di 14 mq. e con un volume di circa 30 mq., ancorato al suolo, insistendo su una base in cemento.
Già tale conformazione è sufficiente ad escludere che possa essere annoverato tra gli interventi oggetto di edilizia libera, ex art. 6 del d.P.R. 380/2001; poiché, persino “i manufatti leggeri adibiti a depositi o magazzini rientrano, come indicato nell’art. 3 lett. e, n. 5 del D.P.R. n. 380 del 2001, tra gli interventi edilizi realizzabili previo rilascio del permesso di costruire, salvo che siano volti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ovvero una necessità contingente, realizzata la quale l’intervento viene rimosso (è necessario pertanto il permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. 38072001, “allorquando vi sia un’oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l’opera destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all’obiettiva e intrinseca natura della costruzione” Cons. Stato Sez. VI, 13 novembre 2019, n. 7792)” (T.A.R. Napoli Sez. II, 30-04-2020, n. 1607).
Trasformazione di un annesso agricolo in officina meccanica, serve il titolo edilizio?
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 18 febbraio 2021, n. 452
Serve il permesso di costruire per la trasformazione di un annesso avente destinazione agricola in un manufatto adibito ad officina meccanica
La trasformazione, in zona E7 del P.R.G., di un annesso avente destinazione agricola in un manufatto adibito ad officina meccanica integra gli estremi di un mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante in quanto implicante variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 e, come tale, richiede il permesso di costruire.
> SCIA, è sufficiente per un cambio di destinazione d’uso?
Cambio destinazione d’uso da ufficio ad abitazione, serve permesso di costruire?
TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 19 febbraio 2021, n. 1082
Il cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione richiede il permesso di costruire
Secondo condivisibile giurisprudenza, “non è sufficiente la SCIA, ma occorre il permesso di costruire, quando il mutamento della destinazione d’uso interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, poiché tale modificazione edilizia incide sul carico urbanistico senza che rilevi l’avvenuta esecuzione di opere” (cfr. T.A.R. Potenza sez. I, 16/04/2019 n. 367, T.A.R. Napoli, sez. VII, 08/04/2019, n.1924, TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 28.08.2015 n. 10957, T.A.R. Catania, sez. IV, 12/07/2017, n. 1773, T.A.R., Firenze , sez. III , 13/01/2015 , n. 35).
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È stato, infatti, sottolineato come “il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, non può costituire una operazione edilizia o urbanistica per così dire “neutra”, da definirsi esclusivamente attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria, dovendo l’Amministrazione verificare se il cambio d’uso non abbia inciso anche sul carico urbanistico della zona (Consiglio di Stato, sez. IV, 13.7.2010, n. 4546; Consiglio di Stato, sez. IV, 14.10.2011, n. 5539). Tali conclusioni risultano ancor più valide a seguito della modificazione normativa che ha certificato la rilevanza dei mutamenti di destinazione d’uso che interessano la variazione da una all’altra delle categorie individuate dalla legge” (T.A.R. Campania Napoli, VIII, sent. n. 246/2016).
Tanto premesso, il cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione non è configurabile come un cambio di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, in quanto tale compatibile con il regime della SCIA, essendo invece in tal caso necessario il permesso di costruire, non trattandosi di categorie edilizie omogenee.
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Cambio da locale deposito a locale commerciale
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 18 febbraio 2021, n. 451
Serve il permesso di costruire per il mutamento di destinazione d’uso di un locale deposito in locale commerciale
La giurisprudenza è evidentemente concorde nel ritenere che il cambio di destinazione d’uso abbia tendenzialmente una giuridica apprezzabilità e, come tale, non possa essere liberamente eseguito previa CILA, ma debba essere assentito mediante permesso di costruire.
Afferma, infatti, che il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante, assentibile solo mediante permesso di costruire, in presenza o meno di opere edilizie, sia quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico ed influisce, in via conseguenziale e automatica, sul carico urbanistico senza necessità di ulteriori accertamenti in concreto, poiché la semplificazione delle attività, voluta dal legislatore, non si è spinta fino al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali rimangono sostanzialmente non assimilabili anche in caso di mancato incremento degli standard urbanistici, a conferma della scelta già operata con il d.m. n. 1444/1968 (Tar Napoli, Sez. VII, 27.04.2020, n. 1496).
Il passaggio tra categorie funzionali disomogenee ed autonome, come nel caso di mutamento da deposito a commerciale, perciò, integra gli estremi di un mutamento giuridicamente rilevante della destinazione d’uso, soggetto, come tale, al previo rilascio del permesso di costruire, stante la sua idoneità ad incidere sul carico urbanistico (cfr. Cass. pen., III, n. 5770/2017 e n. 12904/2015; Cons. di Stato, sez. VI, n. 1951/2016, sez. IV, n. 974/2015; T.A.R. Campania, III, n. 4249/2017; T.A.R. Lombardia Milano, II, n. 344/2016; TAR Napoli, sez. VII, 06.11.2017, n. 5152).
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