Nella rassegna sentenze di questa settimana parleremo di: rilascio del permesso di costruire subordinato al pagamento immediato degli oneri, è legittimo? Sempre sul permesso di costruire, può richiederlo l’acquirente di un immobile oggetto di compravendita con riserva di proprietà?
E ancora: esecuzione dell’ordine di demolizione, il sequestro penale lo impedisce? Nel caso di variazione volumetrica in riduzione, sussiste difformità essenziale? Acquisizione per mancata demolizione, serve comunicazione di avvio del procedimento?
Permesso di costruire, può richiederlo l’acquirente di un immobile?
TAR Toscana, sez. III, sent. 18 giugno 2020 n. 758
L’acquirente di un immobile oggetto di compravendita con riserva di proprietà può richiedere il permesso di costruire
Il permesso di costruire non è riservato unicamente al proprietario, ma anche a chi abbia “titolo per richiederlo”, espressione che si identifica con la legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con la stessa di natura anche solo obbligatoria.
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Nel caso di compravendita con riserva di proprietà fino al pagamento dell’ultima rata il solo perfezionamento dell’effetto traslativo è procrastinato al momento dell’integrale pagamento del prezzo, ai sensi dell’art. 1523 c.c. che prevede: “Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.”).
Sebbene la formale proprietà dell’immobile non si è ancora realizzata da parte del ricorrente ai fini civilistici, non si può dire che l’acquirente non abbia una relazione qualificata con il bene: ciò è sufficiente per presentare un’istanza di permesso di costruire in sanatoria.
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Rilascio del permesso di costruire subordinato al pagamento immediato degli oneri, è legittimo?
TAR Puglia, Bari, sent. 18 giugno 2020 n. 871
È illegittimo il condizionamento del rilascio del permesso di costruire all’immediato pagamento dei contributi richiesti al rilascio del titolo abilitativo
È illegittimo il condizionamento del rilascio del permesso di costruire all’immediato pagamento dei contributi richiesti al rilascio del titolo abilitativo, pena l’archiviazione della pratica edilizia. Sennonché, il pagamento degli oneri è da ritenersi svincolato dal rilascio del titolo edilizio e, viceversa, questo è svincolato da quello.
L’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, titolato “Contributo per il rilascio del premesso di costruire”, non condiziona affatto la legittimità del permesso di costruire al preventivo pagamento degli oneri di costruzione.
Ancora, l’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, tra gli atti necessari al procedimento per il perfezionamento del “Permesso di costruire” non contempla il preventivo pagamento degli oneri concessori.
A conferma di ciò, si ricorda quanto affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 30.8.2018, secondo cui “La pubblica amministrazione, nel corso del rapporto concessorio, può sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo del contributo di concessione, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 cc) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza intercorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto a impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera f), del Cpa, nel medesimo termine di dieci anni, anche con un’azione di mero accertamento”. Ciò in quanto il titolo edilizio non è necessariamente condizionato al pagamento degli oneri.
Appare, dunque, evidente l’illegittimità delle note dell’ufficio tecnico nella parte in cui si condiziona il rilascio del titolo al versamento degli oneri erroneamente determinati.
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Esecuzione dell’ordine di demolizione, il sequestro penale lo impedisce?
TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 17 giugno 2020 n. 1080
Il sequestro penale non costituisce un impedimento assoluto all’adempimento dell’ordine di demolizione
Secondo la giurisprudenza (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17 dicembre 2019, n. 2064; 24 dicembre 2018, n. 2186; 12 luglio 2018, n. 1382; 7 febbraio 2018, n. 365; Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 luglio 2017, n. 3728; Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 335), il sequestro penale non costituisce un impedimento assoluto all’adempimento dell’ordine di demolizione, alla stregua del caso fortuito o della forza maggiore, stante la possibilità per il destinatario di ottenere il dissequestro del bene, ex art. 85 disp. att. c.p.p.; affinché il vincolo penale possa assurgere ad impedimento assoluto e per evitare il protrarsi indefinito della fattispecie illecita, con conseguente nocumento alla collettività, è necessario quantomeno allegare la prova che il dissequestro sia stato richiesto e negato dall’autorità preposta.
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Variazione volumetrica in riduzione, sussiste difformità essenziale?
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 18 giugno 2020 n. 678
Non sussiste difformità essenziale nel caso di variazione volumetrica in riduzione
In base all’art. 32, T.U. edilizia, costituisce variazione essenziale ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell’originario progetto edificatorio, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto l’aspetto quantitativo; nel dettaglio, qualora risulti il mutamento della destinazione d’uso implicante variazione degli standards, ovvero aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, ovvero modifiche sostanziali di parametri urbanistico – edilizi del progetto approvato o della localizzazione dell’edificio, ovvero un mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito, ovvero una violazione non procedurale delle norme in materia di edilizia ( ex multis, T. A. R. Campania –Napoli, Sez. III, 13/01/2016, n. 138).
Ne deriva, a contrario, che, ogni qual volta ci si trovi di fronte ad una variazione volumetrica in termini di riduzione, non sussiste difformità essenziale.
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Acquisizione per mancata demolizione, serve comunicazione di avvio del procedimento?
TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 16 giugno 2020, n. 2452
Il provvedimento di acquisizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato
Il provvedimento di acquisizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto è costituito unicamente dalla constatata mancata ottemperanza al precedente ordine di demolizione (cfr. da ultimo T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, sent. 20 marzo 2020, n. 341; Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1179; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 21 giugno 2013, n. 3203).
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