Il pergolato: attività edilizia libera o costruzione vera e propria? Come è noto, il pergolato assolve tendenzialmente una funzione ornamentale, allorché sia facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funga da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni[1].
Ed infatti, è stato affermato dal Consiglio di Stato che “il pergolato, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni”[2].
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L’installazione di un pergolato, generalmente, non è soggetta a titolo edilizio, purché il manufatto presenti le caratteristiche sopra descritte e sia, quindi, suscettibile di essere ricondotto alle opere di cui all’art. 6, comma 1, lett. e quinquies) del D.P.R. 380/2001. Conferma tale ricostruzione anche il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 che, nell’individuare le opere soggette ad edilizia libera, ha incluso i pergolati purché di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo[3].
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Ad esempio, secondo la giurisprudenza, è un mero arredo da terrazzo, non necessitante del permesso di costruire, un pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia[4].
Diversamente, quando il pergolato, in ragione delle dimensioni e della struttura, arreca una visibile alterazione all’edificio e alle parti dello stesso su cui viene inserito o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico, si è dinanzi ad una vera e propria costruzione necessitante di idoneo titolo edilizio.
Ad esempio, secondo la giurisprudenza, un pergolato con una superficie di 7,15×4,20 metri, un’altezza media pari a 2,93 metri, costituito da pilastri e travi di legno e solidamente ancorato al terreno e al fabbricato residenziale di proprietà tramite staffe metalliche, bulloni, puntazze in ferro annegate su plinti di cemento, non è un manufatto liberamente installabile[5]; similmente, è stato affermato che un pergolato di dimensioni non insignificanti (mt. 6,30 x 5,10), stabilmente ancorato al suolo, poggiante su travi in legno con spessore di cm 20 x 20 ciascuna, con copertura costituita da perlinato in legno esternamente coperto da guaina bituminosa poggiante su travi orizzontali dello spessore di cm. 20 x 25 oltre ad una serie di travi disposte a ventaglio[6].
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Un caso di struttura che non può essere considerato un mero pergolato è stato oggetto della recente sent. 22 settembre 2023, n. 8475, del Consiglio di Stato, sez. VI, nella quale è stato affermato che non può qualificarsi in termini di pergolato una struttura in legno di m.7,20 x mt.4,20, costituito da una copertura piana, in plexiglass, con altezza pari a mt 3,00 circa. La struttura era costituita da due travi in legno longitudinali, poste sui lati lunghi, delle dimensioni di mt.0,20 x mt.0,20 circa e da n.8 travi trasversali, poste sul lato corto, di dimensioni pari a mt.0,15 x mt. 0.07 circa; inoltre, era dotato di canale di gronda e di una tenda oscurante, nonché da altre tende intese ad oscurare all’occorrenza.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, non si era in presenza di una struttura che per le sue dimensioni e modalità costruttive potesse essere annoverata nella nozione di pergolato rientrante tra le attività edilizie libere e del resto non a caso è stato qualificato come tettoia.
Nell’occasione il Consiglio di Stato ha ribadito che il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio; di contro, quando il pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio[7].
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Mario Petrulli, Avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore. Titolare dello Studio legale Petrulli (www.studiolegalepetrulli.it)
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[1] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 dicembre 2022, n. 3269; sent. 29 marzo 2021, n. 797; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 4 ottobre 2019, n. 233.
[2] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 29 settembre 2011, n. 5409; sez. VI, sent. 2 luglio 2018, n. 4001; sent. 3 gennaio 2022, n. 8.
[3] TAR Veneto, sez. II, sent. 22 marzo 2022, n. 480.
[4] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 12 maggio 2021, n. 5634.
[5] TAR Veneto, sez. II, sent. 22 marzo 2022, n. 480.
Cfr. anche TAR Toscana, sez. III, sent. 9 dicembre 2021, n. 1641, secondo cui “Non è un mero pergolato un manufatto di 200 mq., con relativa pavimentazione, e copertura sorretta da travi di legno di dimensioni adeguate alla sua estensione, ancorato al suolo con basi di ferro inchiodate. Si tratta, dunque, di un manufatto di rilevanti dimensioni, edificato con elementi stabilmente infissi sul terreno, privi di natura precaria, non rispondente alla nozione di pergolato desumibile dall’ampia giurisprudenza in materia, secondo cui non può rientrare in tale categoria un manufatto di dimensioni non trascurabili, stabilmente infisso al suolo, che fa presumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto e delle utilità che esso è destinato ad arrecare; quest’ultimo, infatti, comporta una trasformazione del territorio e non può dirsi irrilevante sotto il profilo edilizio ed urbanistico, costituendo, piuttosto, un intervento di nuova costruzione che richiede il rilascio del permesso di costruire (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6 maggio 2020, n. 338), mentre il pergolato è una mera struttura leggera con copertura normalmente fornita da vegetazione rampicante o da altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante”.
Cfr. anche TAR Basilicata, sez. I, sent. 9 dicembre 2020 n. 779, secondo cui “Strutture in ferro di dimensioni variabili (da 92 mq a 950 mq), poggiate su basamenti in cemento e coperte con teli ombreggianti o lastre ondulate, non possono essere riconducibili alla nozione di pergolato, non possedendone i requisiti dimensionali (trattasi di opere di non modesta estensione e di notevole impatto volumetrico) e funzionali (trattasi di opere non precarie o ornamentali, ma poste di un compendio produttivo agricolo e destinate a soddisfare esigenze durevoli). Il che le assoggetta, dunque, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/8/2018, n. 5008; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 22/5/2018, n. 875; T.A.R. Campania, sez. II, 26/11/2019, n. 5580), al rilascio di preventivo idoneo titolo edilizio, secondo la disciplina del D.P.R. n. 380/2001, da individuarsi nel permesso di costruire”.
[6] TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 4 maggio 2020, n. 1636.
[7] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 22 agosto 2018, n. 5008.
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