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14 Ottobre 2022

Per usufruire del Bonus Facciate occorre attestazione di inizio lavori?

Risponde l'Esperta

La nostra esperta Lisa De Simone risponde alle domande poste dagli utenti sulle detrazioni fiscali in edilizia. Il quesito analizzato questa settimana è il seguente:

“Quest’anno ho usufruito del Bonus facciate al 60 per cento. Ho messo da parte: la fattura della ditta che ha semplicemente scritto “lavori di tinteggiatura esterna”, la ricevuta del bonifico. Mi hanno detto di allegare anche copia di inizio lavori ma la ditta mi ha detto di non aver dovuto comunicare nulla al comune perché non più necessario. È vero? Inoltre, bisogna allegare qualche documento che attesti che l’abitazione è in zona B? Non vorrei poi, il prossimo anno, avere brutte sorprese e non beneficiare del bonus”.

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Il quesito posto dal nostro lettore ci offre la possibilità di fare un riepilogo su un bonus destinato a scadere alla fine dell’anno, che ha la particolarità di consentire una detrazione consistente per interventi di semplice pittura o ripristino della facciata degli immobili unifamiliari che altrimenti non potrebbero godere di nessuna agevolazione.

Chi ha in programma lavori di questo tipo, dunque, dovrà affrettarsi, a eseguirli entro il prossimo 31 dicembre.

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Cosa prevede il Bonus Facciate

Il Bonus Facciate è regolamentato dai commi da 219 a 224 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019). Per gli anni 20202 e 2021 prevedeva un’aliquota del 90 percento. Con il rinnovo per il 2022 l’aliquota è stata ridotta al 60 per cento. Non è previsto un massimale di spesa. L’agevolazione può essere usufruita sia dai soggetti IRPEF che IRES, senza distinzione in riferimento alla tipologia catastale dell’immobile, purché si tratti di edifici ubicati nelle zone identificate ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 come:

  • zona A (centro e zone limitrofe);
  • zona B (periferie densamente edificate).

La detrazione è riconosciuta anche per gli interventi sugli immobili che si trovano in zone “assimilate” a quelle indicate. In questo caso, però, ai fini dell’agevolazione occorre richiedere al Comune la relativa certificazione che attesti l’assimilazione dal punto di vista urbanistico, mentre non è sufficiente un’attestazione di un tecnico (ingegnere o architetto) iscritto al rispettivo Ordine professionale (Circolare AdE 28/2022).

Gli interventi ammessi alla detrazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 2/2020 che ha dettato le norme applicative per il Bonus, sono esclusivamente quelli che riguardano le parti della facciata visibili dalla strada, da suolo ad uso pubblico o anche dal mare (risposta AdE n. 595/2021). Niente Bonus, invece, per le spese per gli interventi effettuati su lati dell’edificio non visibili, neppure in parte, dalla strada ossia su aree completamente interne come quelle confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni.

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Gli interventi ammessi e non

Quanto alla lista delle opere ammesse si tratta di:

  • rinnovo degli elementi costitutivi della struttura opaca verticale,inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • consolidamento e ripristino degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • lavori riconducibili al decoro urbano riferiti a grondaie, pluviali,  parapetti, cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • rimozione, impermeabilizzazione e rifacimento e tinteggiatura della pavimentazione del balcone, rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini;
  • rifacimento del parapetto in muratura e verniciatura della ringhiera in metallo del balcone;
  • ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone, nonché sostituzione degli stessi pannelli;
  • consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche dell’intonaco, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
  • isolamento “a cappotto” sull’involucro esterno dell’edificio;
  • isolamento dello “sporto di gronda”;
  • installazione e posa in opera di un sistema di facciate ventilate.

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Nell’agevolazione sono compresi i lavori accessori all’intervento principale, quali, ad esempio: spostamento dei pluviali, sostituzione dei davanzali, sistemazione di prese e punti luce esterni, montaggio e rimontaggio delle tende solari o loro sostituzione.

In caso di intervento sull’intonaco, quando la superficie da rinnovare è superiore al 10 per cento occorre assicurare con l’intervento il rispetto almeno della qualità media degli edifici dal punto di vista del consumo energetico (Dlgs 26/06/2015 in materia di linee guida nazionali per la certificazione energetica e DM 26 gennaio 2010 in materia di riqualificazione energetica). In questo caso, come per tutti gli altri interventi di miglioramento delle caratteristiche termiche dell’involucro dell’edificio, è necessario inviare la relativa documentazione all’ENEA per dimostrare il rispetto dei requisiti minimi, seguendo la stessa procedura prevista per l’ecobonus (Circolare AdE 28/2022) .

Il Bonus facciate non si applica invece agli interventi effettuati:

  • sulle strutture orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio, ossia lastrici solari, tetti) e pavimenti;
  • per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
  • per la riverniciatura degli scuri e delle persiane;
  • sulle mura di cinta dell’edificio.

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CILA sì o no

Non è influente ai fini dell’agevolazione che sia stata presentata o meno la CILA, come correttamente è stato indicato al nostro lettore dalla ditta che ha eseguito il lavoro, in quanto tutti gli interventi di pulizia, tinteggiatura, manutenzione di ornamenti e fregi e in generale di ripristino della situazione precedente rientrano nell’ambito dell’edilizia libera (vedi Glossario).

Ai fini della detrazione, quando non è prevista la CILA, è sufficiente attestare la data di inizio dei lavori con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale si deve anche specificare che si tratta di interventi ammessi, appunto, al Bonus facciate (Circolare AdE 2/2020, paragrafo 1).

È sempre necessario invece il “bonifico parlante”, ossia il bonifico, bancario o postale dal quale risultino:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA o il C.F. del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

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In conclusione

Quindi ricapitolando nel caso del nostro lettore che ha effettuato un intervento di solo ripristino della pittura per un immobile in zona B, ai fini dell’utilizzo diretto del Bonus in detrazione occorrono i seguenti documenti:

  • copia del bonifico parlante;
  • copia della fattura;
  • autocertificazione dalla quale risulti:
    • che l’intervento eseguito rientra nell’ambito del Bonus facciate;
    • che l’immobile si trova nella zona urbanistica B;
    • la data di inizio e fine lavori.

Per utilizzare il Bonus facciate in detrazione non occorrono altri documenti.

Asseverazione di congruità delle spese e visto di conformità, invece, sono obbligatori in caso di sconto in fattura o cessione del credito.

Hai un dubbio da risolvere in tema detrazioni fiscali in edilizia?

Scrivici all’indirizzo ediltecnico@maggioli.it indicando in oggetto “Risponde l’esperta”.

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Fonte: EdilTecnico

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