Si rinnova l’appuntamento settimanale con l’analisi delle massime di alcune sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica a cura dell’Avv. Mario Petrulli.
>> Vorresti rimanere aggiornato su questi temi? Clicca qui, è gratis
Gli argomenti oggetto delle pronunce sono:
- Tettoia – titolo edilizio necessario
- Sanzione per inadempimento all’ordine di demolizione – natura
- Sanzioni urbanistiche ed edilizie – natura
- Decadenza del permesso di costruire – rapporto delle attività poste in essere con la rilevanza dell’opera
- Sospensione del permesso di costruire – conseguenza sull’obbligo di pagamento degli oneri
Riportiamo in dettaglio tutte le sentenze, ma se cerchi informazioni su permessi e detrazioni per gli spazi esterni consigliamo tre prodotti editoriali Maggioli Editore: Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni, con giurisprudenza, normativa nazionale, regionale e provinciale, la guida Outdoor, le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e gli interventi, utile per risparmiare e progettare al meglio spazi e strutture leggere.
>> Non perderti la rassegna di sentenze! Qui trovi tutte le analisi delle ultime massime pubblicate
Tettoia: il titolo edilizio necessario
TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 28 ottobre 2021, n. 6762
Serve il permesso di costruire per una tettoia di rilevanti dimensioni
Serve il permesso di costruire per una tettoia di dimensioni di circa m. 28,60 x m. 8,40, con copertura inclinata di altezze da m. 4,00 a m. 3,80, posta a ridosso dei muri di recinzione confinanti con proprietà aliene, sottostante alla quale risulta realizzata una piattaforma in cemento armato.
Secondo giurisprudenza condivisibile e prevalente, la realizzazione di una tettoia di ferro e sottostante piattaforma in cemento armato, servita da una scala, non integrante, come nella fattispecie, una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile, comportando la trasformazione edilizia del territorio ex art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, si caratterizzi in termini di “nuova costruzione”, tale da necessitare il previo rilascio del pertinente titolo abilitativo (T.A.R. Genova (Liguria) sez. I, 5/06/2014, n. 876, T.A.R. Campania Napoli sez. II, 15/05/2014, n. 2710).
Leggi anche: La pergotenda è edilizia libera, la tettoia di rilevanti dimensioni e non essenziale no
Sanzione per inadempimento all’ordine di demolizione
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 27 ottobre 2021, n. 2252
L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del Testo Unico Edilizia per l’inadempimento dell’ordine di demolizione è un atto del tutto vincolato alla constatazione dell’inadempimento ad opera dei responsabili e prescinde dal requisito soggettivo della colpevolezza, avendo lo scopo di fornire all’amministrazione la provvista patrimoniale per procedere al ripristino, senza necessità di anticipare le relative somme
Ti potrebbero interessare anche gli articoli:
– Tettoia con telo di plastica ritraibile, quale autorizzazione serve
– Pergolato coperto, se considerato tettoia non serve permesso di costruire
– Copertura terrazzo retrattile: quale permesso serve
– Chiusura porticato, serve il permesso di costruire?
L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del Testo Unico Edilizia per l’inadempimento dell’ordine di demolizione è un atto del tutto vincolato alla constatazione dell’inadempimento ad opera dei responsabili, come tali qualificati nell’ordine demolitorio e prescinde dal requisito soggettivo della colpevolezza, avendo lo scopo di fornire all’amministrazione la provvista patrimoniale per procedere al ripristino, senza necessità di anticipare le relative somme (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 agosto 2017, n. 4146); – ciò che viene sanzionato dal comma 4-bis dell’art. 31 non è la realizzazione dell’abuso edilizio in sé, bensì unicamente la mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione, ossia una condotta omissiva (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 10 luglio 2018, n. 1057).
Non perderti: Abuso edilizio del vicino di casa, cosa fare per evitare la denuncia
Sanzioni urbanistiche ed edilizie
TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 25 ottobre 2021, n. 10920
Le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale, attenendo alla cosa e non hanno carattere personale
Per consolidata giurisprudenza, le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale, attenendo alla cosa e non hanno carattere personale, in quanto l’ingiunzione a demolire un manufatto abusivo sanziona una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell’immobile al momento dell’emanazione del provvedimento, pur se estraneo all’illecito; ne consegue che, ferma la possibilità da parte di quest’ultimo di dimostrare l’estraneità rispetto all’abuso, le misure repressive per l’attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate anche nei confronti degli attuali proprietari degli immobili diversi dal soggetto che ha realizzato l’abuso stesso, salva la loro facoltà di agire nei confronti dei danti causa; medesime considerazioni sono state espresse con riferimento alle sanzioni pecuniarie, la cui alternatività rispetto all’ordine di demolizione comporta che esse ne condividano il carattere reale e ripristinatorio dell’ordine giuridico violato, sicché le stesse possono essere rivolte anche nei confronti dell’attuale proprietario pure se incolpevole e in buona fede.
Potrebbe interessarti: Sanzioni abusi edilizi: i nuovi proprietari sono responsabili dei vecchi abusi
Decadenza permesso di costruire: rapporto attività poste in essere con la rilevanza dell’opera
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 27 ottobre 2021, n. 2256
Dinanzi ad un’opera di rilevanti dimensioni, non sono sufficienti ad evitare la decadenza del permesso di costruire la demolizione dei muri di contenimento, dei massetti, delle aiuole in cemento e della pavimentazione preesistente, nonché il tracciamento per l’esecuzione dei pali di fondazione
La demolizione dei muri di contenimento, dei massetti, delle aiuole in cemento e della pavimentazione preesistente, nonché il tracciamento per l’esecuzione dei pali di fondazione non costituiscono un concreto ed effettivo inizio dei lavori, se rapportate alla considerevole mole dell’intervento da realizzare, ossia un fabbricato ad uso terziario. Conseguentemente, è legittima la conseguente dichiarazione di decadenza del permesso di costruire.
Né è utile, ad evitare la suddetta decadenza, l’esistenza di un contenzioso civile: ed infatti, il costruttore, invero, anche in presenza di un’ipotesi di forza maggiore è sempre tenuto a chiedere la proroga del termine di inizio o fine dei lavori, antecedentemente alla scadenza dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2021, n. 4648).
>> Stai seguendo un progetto? In questa sezione proponiamo soluzioni che possono aiutarti nella scelta di prodotti e tecniche da applicare in cantiere
Sospensione permesso di costruire: conseguenza sull’obbligo di pagamento degli oneri
TAR Marche, sez. I, sent. 26 ottobre 2021, n. 752
La sospensione del permesso di costruire determina la sospensione dell’obbligo di pagamento degli oneri secondo le scadenze previste nel titolo edilizio
Risulta logico e coerente con il sistema sostenere che se gli effetti di una concessione edilizia vengono sospesi dal giudice amministrativo (il consequenziale provvedimento del comune, di sospensione dei lavori, è meramente attuativo) viene automaticamente sospeso anche il pagamento degli oneri secondo le scadenze indicate nel titolo temporaneamente privato di efficacia.
Del resto il presupposto del pagamento del contributo concessorio è l’attività edilizia di trasformazione del territorio e il maggiore carico urbanistico che ne consegue. Avrebbe inoltre poco senso pagare un contributo che poi il Comune potrebbe essere chiamato a restituire se la concessione edilizia fosse annullata in sede di merito.
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
Consigliamo
Per approfondire il tema permessi e detrazioni per gli spazi esterni:
Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni
Mario Petrulli, 2021, Maggioli Editore
Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo.
Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia…
Sui titoli abilitativi consigliamo anche:
Foto:iStock.com/vitranc