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5 Novembre 2024

Patente a crediti cantieri: cosa cambia negli appalti da novembre 2024

Dal 1° ottobre 2024, come previsto dall’articolo 29, comma 19 del d.l. 19/2024 (Decreto PNRR 4 – che ha modificato l’articolo 27 del Testo Unico della Sicurezza relativo al Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) e nei modi disciplinati dal d.M. 18/9/2024, n. 132 (decreto attuativo per la patente a crediti), le imprese e i lavoratori autonomi impegnati nei cantieri temporanei e mobili (di cui all’articolo articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza o documento equivalente per le imprese che operano in altro Stato dell’Unione) sono obbligati a dotarsi di una patente a crediti per la sicurezza.

Nel decreto 132/2024 sono regolati i seguenti ambiti e attività:

  • modalità di presentazione della domanda;
  • contenuti informativi della patente;
  • procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi;
  • criteri per l’attribuzione;
  • incremento e recupero dei crediti.

Analizziamo di seguito cosa cambia nell’ambito degli appalti con l’introduzione del novo sistema di qualificazione.

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La Patente a Punti nei Cantieri edili

La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni.
Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024

Patente cantieri: l’entrata in vigore

Nella fase di prima applicazione e a partire dal 1° novembre 2024 (come previsto dalla circolare esplicativa n. 4/2024 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro) sarà obbligatorio aver presentato la richiesta di rilascio della patente sul portale dell’Ispettorato. Il portale è attivo dal 1° ottobre 2024.

Sono esclusi dall’obbligo del possesso della patente a crediti:

  • operatori che svolgono forniture o prestazioni di natura intellettuale (progettisti e tecnici impegnati su ambiti esclusivamente professionali);
  • imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA con classifica pari o superiore a III.

La richiesta della patente va effettuata, come già ricordato, presso il Portale dell’Ispettorato del lavoro, tramite SPID o CIE da parte del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo (o da soggetto munito di delega) e viene gestita con procedura on-line al termine della quale viene rilasciata una ricevuta con un codice alfanumerico univoco associato alla patente che viene rilasciata in formato digitale.

I requisiti per la patente

Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dei requisiti riportati nel seguente elenco:

  • iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sono dimostrabili con autocertificazione:

  • iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);

Sono certificabili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

  • adempimento degli obblighi formativi;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi;
  • designazione del responsabile del servizio.

Dati inseriti nella patente a crediti e punteggi

Di seguito i dati presenti nella patente a crediti:

  • dati identificativi del titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del TUSL;
  • eventuali provvedimenti definitivi che determinano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del TUSL.

La patente:

  • viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti (si può operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti; con punteggio inferiore a 15 crediti raggiunto in corso di esecuzione di lavori, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto solo nel caso in cui i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto;
  • ha un punteggio massimo di 100 crediti così ripartiti:

L’assegnazione dei crediti decorre, in assenza di decurtazioni, dal 1° gennaio 2025.

Revoca o sospensione della patente

La revoca della patente, da parte della Direzione interregionale o alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, avviene nel caso di dichiarazioni mendaci rilasciate in merito al possesso dei requisiti. Le altre mancanze possono determinare la sospensione con sanzioni ma non la revoca.

Dopo dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare domanda per ottenere una nuova patente.

Sospensione della patente

Il provvedimento di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente e si verifica in questi casi:

  • è obbligatorio per infortuni mortali imputabili al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato;
  • può essere adottato per infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori imputabile a titolo di colpa grave se le esigenze cautelari non sono ottemperate con provvedimento di sospensione ex articolo 14 del TUSL o con il sequestro preventivo ex all’articolo 321 del c.p.p.

La durata della sospensione della patente è valutata in relazione alla gravità degli infortuni e non può essere superiore a 12 mesi.

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso.

Conclusioni

In relazione a quanto riportato emergono alcune considerazioni che interessano tutti i soggetti ai quali è richiesto il possesso della patente:

  • i destinatari dell’obbligo di conseguimento della patente a crediti sono le imprese e i lavoratori autonomi impegnati nei cantieri temporanei e mobili (di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza);
  • la patente a crediti è inquadrata normativamente come una condizione inderogabile, quindi costituisce requisito essenziale; per questo motivo la circolare esplicativa del Ministero del lavoro consente, dal 1° novembre 2024, di operare (in fase di prima applicazione) ma solo a condizione di aver trasmesso all’Ispettorato la domanda per la patente a crediti;
  • sulla base di quanto esposto ne deriva che l’operatore, anche per poter presentare l’offerta, dovrà almeno aver trasmesso la domanda altrimenti si troverebbe nella condizione di non poter operare e quindi in assenza di requisito; tenendo presente che, solo nella fase di prima applicazione della norma è richiesta, dal 1° novembre 2024, l’avvenuta trasmissione della richiesta della patente, in attesa delle successive disposizioni in merito ai tempi e modi di applicazione delle prescrizioni.

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Fonte: EdilTecnico

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