Blog

1 Luglio 2024

Part-time: cosa prevedono i CCNL Edilizia?

La normativa italiana, rappresentata dal Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81, consente a datore di lavoro e dipendente di stipulare un contratto che, in deroga al full-time, prevede un impegno lavorativo ridotto.

Trattandosi di una disciplina derogatoria rispetto al tempo pieno, l’utilizzo del part-time deve rispettare determinate disposizioni di legge e contrattazione collettiva.

Analizziamo in dettaglio cosa prevedono i CCNL del settore edilizia nei confronti dei datori di lavoro che intendono stipulare contratti a tempo parziale.  

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Da non perdere

FORMATO CARTACEO

Elaborazione e Gestione del DVR: carenze ed errori da evitare

Questo testo è un manuale al contrario in quanto non istruisce qualcuno a far qualcosa (nello specifico, un Documento di Valutazione del Rischio) ma, piuttosto, vuole costituire un’ampia “raccolta” di errori, omissioni, carenze e criticità, analizzate e commentate dall’Autore, che molto spesso si riscontrano all’interno di questo fondamentale documento prevenzionistico, così che possa costituire una traccia utile all’estensore del DVR, per non incorrere negli stessi sbagli.
Elaborare e gestire nel tempo un DVR “perfetto” non è semplice in quanto la possibilità di commettere un errore di valutazione è molto elevata.
L’opera quindi offre al lettore (datore di lavoro, consulenti, tecnici, specialisti, professionisti) uno strumento pratico, operativo e caratterizzato da una grande concretezza che consente la redazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio in qualsiasi tipo di attività produttiva ed economica in modo completo, professionale, non burocratico, realmente utile per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e “a prova di errore”.Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024

CCNL Edilizia pmi – Confimi

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 ottobre 2013 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini aderenti ad Aniem-Confimi, decorrente dal 1° giugno 2018 sino al 31 dicembre 2011, dispone all’articolo 96-bis che il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana del mese o dell’anno (part-time verticale).

Le modalità attuative del lavoro part-time, verticale e orizzontale, possono tra loro combinarsi nell’ambito del singolo rapporto di lavoro, dando vita al part-time misto.

Il ricorso al tempo parziale può avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

  • volontarietà di entrambe le parti;
  • compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell’azienda;
  • reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e / o da svolgere;
  • applicabilità delle norme del CCNL in quanto coerenti con la natura del part-time.

Atto scritto
L’instaurazione del contratto deve avvenire con atto scritto nel quale indicare:

  • l’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno;
  • l’eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal CCNL per il contratto full-time.

Trasformazione da full-time a part-time

La trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale (e viceversa) deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino dell’orario originario.

Lavoro supplementare
Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative è consentito il ricorso a:

  • prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali;
  • prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.

Per le ore di lavoro supplementare spetta ad operai ed impiegati la retribuzione ordinaria maggiorata del 20%.

CCNL Edilizia pmi – Confapi

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° luglio 2008 per i lavoratori delle piccole e medie industrie edili e affini, in vigore dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2024, contiene sul part-time (articolo 96-bis) le stesse disposizioni descritte per il CCNL Edilizia pmi – Confapi.

CCNL Edilizia – Industria

Il CCNL Edilizia – Industria del 19 aprile 2010, in vigore dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2024 dedica al lavoro a tempo parziale l’articolo 78.

Oltre a riproporre quanto già descritto per il contratto collettivo Edilizia pmi – Confimi, l’accordo in parola dispone che l’organizzazione del lavoro in cantiere “implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione occasionale”. A tal proposito, il costo del lavoro del personale operaio inquadrato a tempo parziale e utilizzato nei singoli cantieri “non può in termini percentuali concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera che le parti hanno stabilito in sede di avviso comune del 17 maggio 2007” (articolo 78, CCNL).

Limiti numerici
Fermo restando quanto disposto dalla normativa, nelle more dell’adozione dei sopra citati criteri di congruità da parte delle Casse edili, le Parti stipulanti stabiliscono che un’impresa edile non può assumere operai part-time “per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di ricorrere ad almeno un operaio part-time, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

CCNL Edilizia – Cooperative

Il contratto collettivo del 24 giugno 2008 per i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e affini, in vigore dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2024, ricalca all’articolo 30-bis la disciplina sul part-time fissata dai CCNL Edilizia – industria e Edilizia pmi – Confimi.

In deroga a quanto già descritto, l’accordo Edilizia – Cooperative dispone che il ricorso al rapporto part-time per i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie è ammesso per una percentuale non eccedente il 5% degli addetti (appartenenti alle medesime categorie) in forza a tempo pieno:

  • lavoratori impiegati o quadri;
  • lavoratori con qualifica di operai non adibiti alla produzione ad esclusione degli autisti;
  • lavoratori con qualifica di operai inquadrati nel quarto livello e superiori del sistema di inquadramento professionale;
  • lavoratori che ne facciano richiesta per problemi di salute, ovvero per necessità di assistenza.

<mds-banner-suggested-post class="wp-block-maggiolidxp-block-banner-suggested-post maggiolidxp-banner-suggested-post maggiolidxp-banner-suggested-post–has-label" label="leggi anche" headline="Concorso per 350 operatori Vigili del Fuoco: uscito il bando, come prepararsi
” link-url=”https://ediltecnico.it/concorso-350-vigili-del-fuoco-preparazione/” link-text=”Clicca qui” link-target=”_blank” link-arrow=”mgg-dxp/arrow-right”>

CCNL Edilizia – Artigianato

Il CCNL del 23 luglio 2008, in vigore dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2024, per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini, oltre a ricalcare quanto previsto dal contratto collettivo Edilizia pmi – Confimi, in materia di limitazioni all’utilizzo del part-time dispone all’articolo 97 che l’impresa edile “non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”.

Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

Consigliamo la lettura

Fonte: EdilTecnico

News