Con un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.152 il 1° luglio 2023 vengono fornite le direttive per mettere in atto la misura Parco Agrisolare (in programma nel PNRR – Missione 2, componente 1, investimento 2.2) che sarà oggetto di un nuovo bando dedicato.
Un primo bando era stato pubblicato nel 2022, il prossimo in uscita ricalca il precedente (con qualche differenza) e prevede un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
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Nel decreto ministeriale si legge che per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse a disposizione ammontano a 1.500 milioni di euro e, a seguito del decreto del 21 dicembre 2022 e decreto del 30 marzo 2023, risultano risorse residue pari a circa 993 milioni di euro. Pertanto non si tratta di un nuovo fondo.
Vediamo nel dettaglio quali sono le indicazioni contenute nel decreto ministeriale in arrivo, differenze rispetto al primo bando 2022, spese agevolabili, destinatari e ripartizione delle risorse.
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Cosa prevede il Decreto Parco Agrisolare 2023 e cosa cambia rispetto al primo bando
Il Decreto Parco Agrisolare 2023 definisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse, nello specifico:
- i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
- la procedura per l’ammissione all’aiuto;
- i criteri di verifica e le modalità di concessione dell’aiuto.
Il secondo bando Parco Agrisolare 2023 in arrivo si differenzia dal primo e prevede:
- un raddoppio della potenza di picco massima installabile che passa da 500 a 1000 kWp;
- un raddoppio della spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo e ricarica che passa da 50 mila a 100 mila euro.
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Le spese ammissibili
Sono soggetti a finanziamento i progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.
Sono considerate ammissibili le spese di:
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto (euro 1.500/kWp con incremento fino ad ulteriori euro 1.000/kWh se contestualmente ai pannelli vengono installati i sistemi di accumulo);
- sistemi di accumulo (fino ad un massimo di euro 100 mila);
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- connessione alla rete;
- demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari per la rimozione e smaltimento dell’amianto e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (fino a euro 700/kWp).
Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 30 mila.
Per tutti gli interventi elencati sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
Inoltre, rientrano nell’incentivo se unitamente eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione energetica delle strutture:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (o eternit) dai tetti;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti. In tal caso la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria). In tal caso la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
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Interventi non agevolabili
Non rientrano nelle agevolazioni quegli interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:
- ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
- alle attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- alle attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
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Chi sono i destinatari e come sono ripartite le risorse
Le risorse residue sono così ripartite:
- alle imprese del settore della produzione agricola primaria con l’obiettivo di soddisfare il proprio autoconsumo, una quota pari a 693.031.470,19 euro;
- alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, per un importo pari a 150 milioni di euro;
- alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per un importo pari a 75 milioni di euro;
- alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo dell’autoconsumo, per un importo pari a 75 milioni di euro.
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