Nel corso della realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il nuovo decreto legislativo 36/2023 disciplina il versamento del corrispettivo all’esecutore secondo tre fasi principali di erogazione:
Corrispettivo contratti pubblici di lavori: l’anticipazione
Questo istituto è disciplinato dall’articolo 125 del d.lgs. 36/2023 nel quale si prevede che sulla base del contratto di appalto l’anticipazione venga calcolata nella misura del 20% dell’importo contrattuale con erogazione della somma all’esecutore entro 15 quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
È possibile disporre, nei documenti di gara, l’estensione – adeguatamente motivata – della quota di anticipazione dal 20 al 30%.
Questa condizione si applica anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9 del d.lgs. 36/2023.
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Sono esclusi (dall’articolo 33 dell’allegato II.14 al d.lgs. 36/2023) dall’anticipazione i seguenti contratti:
- per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata;
- la cui realizzazione non possa essere, per sua natura, regolata da apposito cronoprogramma;
- il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo;
- i servizi che prevedono prestazioni intellettuali (diverse dai servizi di ingegneria e architettura);
- che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.
Nel caso dei contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore di ciascuna annualità contabile stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti e deve essere erogato entro 15 giorni dall’inizio della prima prestazione di ciascuna annualità secondo il cronoprogramma contrattuale.
Polizza fideiussoria per l’anticipazione
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La garanzia richiesta deve essere rilasciata dai soggetti individuati all’articolo 106, comma 3 del d.lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
L’importo della garanzia così costituita è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L’esecutore delle opere decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione (e conseguente escussione della polizza da parte della stazione appaltante), se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme eventualmente restituite alla stazione appaltante sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Stati di avanzamento lavori e certificato di pagamento
Lo stato di avanzamento lavori, che riassume le lavorazioni e somministrazioni eseguite, costituisce il documento contabile che determina il corrispettivo maturato dall’esecutore per il lavoro svolto alla data di adozione del s.a.l. calcolato sulla base dell’anticipazione e degli acconti già corrisposti (articolo 12, comma 1, lett. d) dell’allegato II.14 al d.lgs. 36/2023).
L’articolo 125, comma 3 del d.lgs. 36/2023 prescrive che il s.a.l. viene adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto; è onere del direttore dei lavori accertare il raggiungimento delle condizioni contrattuali con la conseguente adozione del s.a.l. e la contestuale trasmissione dello stesso al Rup.
Il Rup, appena ricevuto il s.a.l. dal direttore dei lavori provvede, entro un termine non superiore a 7 giorni, ad emettere il certificato di pagamento (tempestivamente annotato nel registro di contabilità) previa la verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori e inviando il certificato di pagamento alla stazione appaltante che procede alla liquidazione.
Ai fini di una, sia pure parziale delle procedure, l’articolo 5, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. 36/2023 prevede che l’esecutore possa emettere la fattura al momento dell’adozione del s.a.l. da parte del direttore dei lavori (quindi l’emissione della fattura non risulta subordinata al rilascio del certificato di pagamento), fermo restando che l’erogazione dell’importo dovuto potrà essere disposta dalla stazione appaltante solo dopo la ricezione del certificato di pagamento trasmesso alla stessa dal Rup.
La garanzia definitiva e le altre forme di copertura fideiussoria di cui all’articolo 117 del d.lgs. 36/2023, costituiscono la tutela finanziaria della stazione appaltante rispetto all’esecuzione dei lavori e sono progressivamente svincolate (fino all’80%) durante l’avanzamento delle opere; il restante 20% rappresenta la copertura finale che viene svincolata dopo la rata di saldo.
La rata di saldo
A seguito dell’esito positivo del collaudo provvisorio per i lavori e della verifica di conformità per gli appalti di servizi e forniture (comunque entro un termine non superiore ai 7 giorni dall’emissione di questi certificati), il Rup rilascia il certificato di pagamento della rata di saldo che deve essere liquidata entro 30 giorni a decorrere dalla data della certificazione del collaudo o della verifica di conformità. Se in sede contrattuale viene definito un termine diverso dai 30 giorni questo dovrà avvenire a fronte di un’adeguata motivazione (natura particolare del contratto o specifiche caratteristiche) e non potrà superare ai 60 giorni.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2 del codice civile, il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera. Anche nel caso di certificato di pagamento della rata di saldo l’esecutore può emettere la fattura al momento dell’adozione del conto finale da parte del direttore dei lavori, fermo restando che l’erogazione dell’importo a saldo potrà essere disposta dalla stazione appaltante solo dopo la ricezione del certificato di pagamento trasmesso alla stessa dal Rup.
Il pagamento della rata di saldo (articolo 117, comma 9 del d.lgs. 36/2023) è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale calcolato come prescritto all’articolo citato.
Il ritardo nei pagamenti
L’articolo 125 al comma 9 del d.lgs. 36/2023 prevede che in caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati allo stesso articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori e che definiscono, all’articolo 5 il tasso degli interessi moratori e all’articolo 6 il rimborso dei costi sostenuti dall’esecutore per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Da considerare anche quanto disposto dall’articolo 125, comma 5 del d.lgs. 36/2023 a riguardo dell’ingiustificato ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento che può costituire motivo di valutazione del Rup ai fini della corresponsione dell’incentivo di cui all’articolo 45 dello stesso d.lgs. 36/2023.