Con la legge di conversione del DL 152/2021 che contiene disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose vengono introdotte misure sanzionatorie per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti elettronici con carte di debito e credito.
Le disposizioni sul tema sono contenute all’interno dell’art. 19-ter della legge 29 dicembre 2021, n. 233 > qui il testo coordinato < recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
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La novità quindi non riguarda l’obbligo di Pos per i professionisti, già previsto dal 30 giugno 2014 dall’art. 15 comma 4 del D.L. 179/2012, bensì l’introduzione di sanzioni nei confronti dei trasgressori.
Ricordiamo che il comma 4 del D.L. 179/2012 recita: “a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231″.
Vediamo nel dettaglio a quanto ammontano queste sanzioni e da quando sono applicabili.
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Come si calcolano le sanzioni
Le sanzioni scattano dal 1° gennaio 2023. Rientrano tra i trasgressori, esercenti e professionisti che non accettano un pagamento digitale di qualsiasi importo.
La sanzione amministrativa è pari a 30 euro a cui va aggiunta una percentuale pari al 4% del valore del pagamento rifiutato. Come spiega Altroconusmo, ciò significa che se un esercente dovesse rifiutare un pagamento di 100 euro rischierebbe una sanzione di 34 euro, la sanzione sarebbe pari a 30,20 euro se dovesse rifiutare un pagamento di cinque euro.
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No al pagamento in misura ridotta
All’articolo 19-ter si legge che per le sanzioni relative a a tali violazioni si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta.
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Questo vuol dire che per i trasgressori non è consentito, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
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