Scopri il nostro progetto speciale “Governo & Tutela del Territorio” e le opportunità per le aziende
Il 30 aprile 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1157, che riguarda la gestione e la spedizione dei rifiuti. Questo nuovo regolamento, che modifica le precedenti normative e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006, introduce misure cruciali per proteggere l’ambiente e promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti.
Il Regolamento (UE) 2024/1157 si compone di 86 articoli e 13 allegati, ed è stato previsto per regolamentare gli impatti ambientali delle spedizioni di rifiuti, sia all’interno che all’esterno dell’UE. La regolamentazione copre le spedizioni di rifiuti tra gli Stati membri, incluse quelle che transitano attraverso paesi terzi e stabilisce criteri specifici per le esportazioni e le importazioni di rifiuti dall’Unione.
Uno degli aspetti più significativi del regolamento è il suo approccio alla neutralità climatica e alla promozione dell’economia circolare. Le norme sono state concepite per prevenire o ridurre gli effetti negativi derivanti dal trattamento dei rifiuti, sostenendo gli obiettivi di inquinamento zero e migliorando l’efficienza nell’uso delle risorse.
Vediamo di seguito cosa prevede il nuovo regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti.
>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis
Indice
Regolamento UE spedizioni rifiuti: previsto un periodo di transizione per il recepimento
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 20 maggio 2024, ma la sua applicazione completa è prevista a partire dal 21 maggio 2026. Fino a quella data, continueranno ad applicarsi le disposizioni del regolamento precedente, ad eccezione di alcuni articoli specifici. Questo periodo di transizione è essenziale per permettere agli Stati membri e agli operatori del settore di adeguarsi alle nuove normative.
Il nuovo regolamento rappresenta un passo avanti significativo per l’UE nel suo impegno verso la sostenibilità ambientale e la salute umana. Impone una gestione più rigorosa e ecologicamente corretta dei rifiuti, in linea con la gerarchia dei rifiuti stabilita dall’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e mira a ridurre gli impatti globali dell’utilizzo delle risorse.
<mds-banner-suggested-post class="wp-block-maggiolidxp-block-banner-suggested-post maggiolidxp-banner-suggested-post maggiolidxp-banner-suggested-post–has-label" label="non perderti il corso on-line in diretta" headline="Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti: poteri e responsabilità degli Enti
” link-url=”https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/ambiente/abbandono-e-deposito-incontrollato-di-rifiuti-poteri-e-responsabilita-degli-enti-4019.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=abbandono-e-deposito-incontrollato-di-rifiuti-poteri-e-responsabilita-degli-enti” link-text=”Clicca qui” link-arrow=”mgg-dxp/arrow-right”>
I rifiuti esclusi dall’ambito d’applicazione del regolamento
Il Regolamento (UE) 2024/1157 stabilisce chiaramente che i rifiuti non possono essere spediti sotto forma di merci usate, beni di seconda mano o sottoprodotti senza un adeguato controllo.
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 specifica diverse categorie di rifiuti che sono esclusi dal suo ambito d’applicazione. Ecco un elenco dettagliato delle esclusioni:
- rifiuti prodotti dalle normali operazioni delle navi e delle piattaforme offshore;
- rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi;
- spedizioni di rifiuti radioattivi;
- sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- spedizioni di acque reflue;
- spedizioni di sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi;
- spedizioni di rifiuti dall’Antartico;
- spedizioni di diossido di carbonio per lo stoccaggio geologico;
- navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento UE n. 1257/2013.