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5 Agosto 2021

Nuovo Decreto BIM progetti PNRR. Ecco le modifiche apportate al Decreto BIM n.560

Decreto BIM 2021

Si tratta di un decreto attuativo, richiamato all’ Art. 48, comma 6 del Decreto Semplificazioni Bis (convertito in Legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2021), che porta la firma del Ministro del MIMS Enrico Giovannini e introduce nuove regole e specifiche per l’utilizzo del BIM negli appalti che rientrano nei finanziamenti del PNRR e del PNC.

Il Decreto MIMS del 2 agosto 2021, n.312 apporta alcune modifiche al Decreto BIM “padre” n. 560, adottato il 1° dicembre 2017 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

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Le grandi novità riguardano l’introduzione dei punteggi premiali per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici (BIM) e la riprogrammazione delle scadenze temporali di applicazione obbligatoria del BIM per le opere di ordinaria manutenzione. Ma scendiamo adesso nel dettaglio e analizziamo quali modifiche apporta questo nuovo Decreto attuativo sul BIM al Decreto BIM n.560 e cosa c’entra con i progetti finanziati dalle risorse del PNRR e PNC.

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Decreto BIM 2021 e le modifiche introdotte al n.560

Il Decreto BIM n.312 del 2 agosto 2021 si compone di soli due articoli.

L’art. 1 è interamente dedicato alle modifiche introdotte al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560. Ecco cosa cambia per ciascun articolo del Decreto BIM “padre”:

  • Art.2 – le modifiche introdotte riguardano le definizioni. Vengono aggiunti i commi g-bis) e g-ter) dedicati rispettivamente al piano di gestione informativa (documento redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’esecuzione dello stesso e che può essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto) e al punteggio premiale (punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici);
  • Art.3 – introdotta la definizione di atto organizzativo che deve esplicitare il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, l’identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti;
  • Art.4 – circa l’interoperabilità, viene ridefinita la parola “modello” in “modello informativo”;
  • Art.5 – sull’utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture viene stabilito che le stazioni appaltanti possano procedere anche con la sola programmazione di adempiere alla formazione, acquisizione hardware e software e atto organizzativo e non necessariamente provvedere;
  • Art.6 – vengono introdotte modifiche all’importo dei lavori e alle scadenze temporali per le opere di ordinaria manutenzione e fissata l’obbligatorietà dell’utilizzo di metodi e strumenti informativi sopra la soglia del milione di euro (precedentemente inferiore).
  • Art.7 – vengono aggiunti i commi 5-bis) e 5-ter) che richiamano le norme tecniche europee e viene precisato che in assenza di tali norme tecniche si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata validità.

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Decreto BIM e punteggi premiali

Con il Decreto BIM n.312 viene inserito l’articolo 7-bis al Decreto n.560 che introduce i punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici nelle gare per servizi di ingegneria e lavori, nello specifico si parla anche di realtà aumentata e sistemi di monitoraggio e sensoristica.

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Il nuovo articolo contiene un elenco di possibili criteri di premialità tra i quali le proposte:

  • per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
  • per l’implementazione dell’offerta e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
  • volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
  • che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
  • per modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
  • volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
  • per strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
  • per modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.

Vengono inoltre citati ulteriori criteri premiali per gli offerenti che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.

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Il BIM nei progetti PNRR – PNC

Il Decreto BIM n.312 è collegato all’art. 48, comma 6 del Semplificazioni Bis che introduce le “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”, pertanto l’obiettivo è quello di riformare il sistema delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni e procedere con la digitalizzazione della amministrazione pubblica.

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Per supportare i progetti e velocizzare le procedure che godono dei finanziamenti PNRR e PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea viene previsto che le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici.

Si tratta di strumenti che utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.

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Fonte: EdilTecnico

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