Sì al bonus mobili per la realizzazione di una nuova canna fumaria, perché l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria.
Questo l’ultimo chiarimento in materia fornito dall’Agenzia delle Entrate ad un contribuente che chiedeva conferma della possibilità di usufruire dell’agevolazione per l’acquisto degli arredi a fronte di un intervento di messa a norma della canna fumaria per un nuovo scaldabagno a gas.
Ebbene anche in questo caso la risposta è positiva perché, come ricordato anche nella circolare 28/2022, tra le tipologie di interventi edilizi che rientrano nella categoria “manutenzione straordinaria” sono ricompresi “opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, nonché realizzazione di volumi tecnici quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza e canne fumarie”.
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Intervento minimo ma bonus ammesso, dunque.
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Pannelli fotovoltaici come manutenzione ordinaria. Diritto al bonus mobili?
Ma come si sa, i dubbi in tema di bonus mobili sono sempre in agguato. Ad esempio, si ha diritto ad ottenere l’agevolazione fiscale per arredi ed elettrodomestici in caso di pannelli solari, ora che questo intervento è stato “declassato” a manutenzione ordinaria dal decreto Energia?
La risposta è positiva anche in questo caso perché tutti gli interventi di risparmio energetico, tra i quali rientrano quelli di realizzazione di impianti basati sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabile sono compresi espressamente nell’elenco contenuto nell’art. 16-bis del TUIR che regolamenta la detrazione per ristrutturazione.
E a questo proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 11/2014, che in presenza di opere finalizzate al risparmio energetico (lettera h) comma 1 art. 16-bis) e all’uso di fonti di energia rinnovabile, il bonus mobili spetta a prescindere da altre caratteristiche dell’intervento e dal fatto che sia necessario o meno eseguire anche interventi di tipo edilizio vero e proprio per installare questo tipo di impianti.
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No all’agevolazione in caso di ecobonus
L’agevolazione non spetta invece quando si richiede l’ecobonus, anche in caso di aliquota del 50%, perché la detrazione per gli arredi, come prevede il comma 2 dell’art. 16 del decreto 63/2013, è riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che godono della detrazione per ristrutturazione. Non conta dunque l’aliquota, ma il fatto che i lavori siano stati pagati con il bonifico che fa riferimento all’art. 16-bis del TUIR.
Considerando che chi deve fare acquisti di un certo rilievo potrà contare solo fino a fine anno del tetto di spesa a 10 mila euro, mentre nel 2023 questo sarà dimezzato, ecco una tabella elaborata sulla base delle circolari e delle risposte ufficiali dell’Agenzia delle entrate relativa agli interventi diversi da quelli che richiedono la CILA ma che danno comunque diritto al bonus.
INTERVENTO | BONUS MOBILI |
Nuova pavimentazione esterna o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali | Sì perché l’agevolazione è ammessa anche quando i lavori sono realizzati solo sulle pertinenze (giardino, cortile) |
Realizzazione box auto | No perché la realizzazione di un posto auto è un intervento di nuova costruzione anche se agevolato |
Sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso | SI perché l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria |
Rifacimento impianto idraulico | SI perché l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria |
Acquisto e posa in opera di climatizzatori a pompa di calore | SI perché l’intervento rientra nelle opere finalizzate al risparmio energetico (lettera h) comma 1 art. 16-bis) anche se realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette |
Realizzazione impianto fotovoltaico | SI perché l’intervento rientra nelle opere di risparmio energetico (lettera h) comma 1 art. 16-bis) |
Realizzazione impianto a pannelli solari | SI perché l’intervento rientra nelle opere di risparmio energetico (lettera h) comma 1 art. 16-bis) |
Sostituzione caldaia | SI perché l’intervento rientra nelle opere di risparmio energetico (lettera h) comma 1 art. 16-bis) |
Installazione inferriate anti intrusione | NO se si tratta di semplici interventi volti a prevenire atti illeciti che godono di una detrazione ad hoc e non di quella per ristrutturazione
SI’ se per le inferriate sono necessari anche interventi di tipo edilizio e quindi si rientra nella manutenzione straordinaria |
Installazione impianti di allarme e videosorveglianza | NO perché gli interventi per la prevenzione di atti illeciti non rientrano nella manutenzione straordinaria ma sono detraibile come categoria a sé |
Realizzazione comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi | SI perché l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria |
Ascensori, pedane e montascale | SI’ perché le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano nell’ambito della manutenzione straordinaria |
Sostituzione dell’impianto elettrico o integrazione per messa a norma | SI perché l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria |
Installazione sistemi di prevenzione per le fughe di gas | NO perché gli interventi diretti a prevenire gli infortuni non rientrano nella manutenzione straordinaria ma sono detraibili come categoria a sé |
Acquisto e installazione di stufe, camini, e caldaie a pellet | SI perché l’intervento rientra nelle opere finalizzate al risparmio energetico (lettera h) comma 1 art. 16-bis) anche se realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette |
Installazione termovalvole | SI perché l’intervento rientra nelle opere finalizzate al risparmio energetico (lettera h) comma 1 art. 16-bis) anche se realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette |
Sostituzione di caloriferi | SI perché l’intervento rientra nelle opere finalizzate al risparmio energetico (lettera h) comma 1 art. 16-bis) anche se realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette |
Bonifica amianto | NO se si tratta di semplici interventi di conferimento in discarica.
SI’ se per sono necessari anche interventi di tipo edilizio e quindi si rientra nella manutenzione straordinaria |
Sismabonus con qualunque aliquota | SI’ perché gli interventi ammessi rientrano comunque nell’ambito della manutenzione straordinaria o della ristrutturazione (circolare 30/2020) |
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Foto:iStock.com/gorodenkoff