Portale delle Entrate nuovamente operativo per la comunicazione della cessione del credito.
Al momento, però, questa opzione può essere utilizzata solo da chi ha in corso lavori per il Superbonus.
Il visto di conformità, infatti, non si può ottenere senza l’asseverazione delle spese e questa non può essere rilasciata senza fare riferimento allo stato dei lavori. Così di fatto diventa impossibile cedere il credito per le somme pagate a titolo di acconto. E se di qui a fine anno non si realizza almeno parte dei lavori programmati si può solo utilizzare la detrazione per ridurre l’Irpef.
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Finita l’epoca del credito immediato
Con le vecchie norme fino all’11 novembre 2021 era il fornitore disposto a praticare lo sconto a far firmare al cliente la relativa documentazione e a preoccuparsi di effettuare la Comunicazione, con la certezza di poter rientrare della somma anticipata come sconto a partire dal giorno 10 del mese successivo, data dalla quale è possibile effettuare un’ulteriore cessione del credito.
Ora tutto il meccanismo è bloccato perché visto che la firma del cliente non basta più, e occorre anche l’asseverazione delle spese.
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Per questa si seguono le stesse regole previste per il Superbonus: può essere firmata, quindi, solo da professionisti abilitati alla progettazione di edifici e impianti e in possesso dell’assicurazione a copertura dei rischi. Si deve fare riferimento ai prezzari regionali o provinciali per le opere edili, oppure, sotto la responsabilità di chi firma il documento, all’Allegato I al decreto Requisiti tecnici, entrato in vigore nell’ottobre 2020.
Il decreto antifrode prevede poi l’arrivo di un nuovo ulteriore prezzario al quale fare riferimento, a cura del MITE, che dovrà essere varato entro un mese dalla data di conversione in legge del decreto stesso. Non se ne parlerà, quindi, prima dell’inizio del prossimo anno.
>> Scarica il TESTO AGGIORNATO, con il nuovo Decreto antifrode, degli articoli 119 e 121 che regolamentano il SUPERBONUS (in grassetto le novità introdotte)!!
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Stop allo sconto a lavori in corso
Quindi a conti fatti se ieri un qualunque rivenditore di caldaie o di infissi poteva applicare tranquillamente lo sconto in frattura potendo contare sulla certezza di rientrare della somma dal mese successivo, grazie alla cessione del credito, ora non può più farlo senza trovare un soggetto abilitato che asseveri la spesa.
Ed è difficile che questo passaggio possa avvenire solo sulla base di un preventivo, viste le responsabilità che si assume chi firma l’asseverazione, a maggior ragione quando si tratta di lavori importanti come, ad esempio, quelli che danno diritto al bonus facciate.
>> Asseverazioni, istruzioni e moduli da usare
Senza contare, poi, che il testo dell’art. 121 del decreto Rilancio fa espressamente riferimento al fatto che l’asseverazione può essere rilasciata solo a fine lavori o in base ai SAL, che però sono regolamentati solo per il Superbonus.
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Il rebus dei costi
E un’altra questione che dovrà essere chiarita prima o poi è quella dei costi: l’asseverazione e il visto di conformità, quanto andranno ad incidere sulla spesa quando si tratta di lavori di piccolo importo con detrazione al 50%?
Anche se saranno detraibili (forse) varrà ancora la pena di spendere queste cifre in più o alla fine per i bonus “ordinari” si dovrà mettere una pietra sopra allo sconto in fattura e limitarsi ad utilizzare la detrazione?
Speriamo che arrivino chiarimenti a breve.
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