No al poliambulatorio che disturba i condomini vicini (a causa di macchinari rumorosi) se è stato aperto dietro presentazione al Comune di un progetto definito “ambiguo”. Esaminiamo la vicenda.
Il contenzioso prendeva l’avvio dopo l’insediamento di un poliambulatorio specialistico e diagnostico al piano terreno di un immobile sito in una zona con molti caseggiati nel centro di una città; in particolare esisteva solo un angusto distacco tra il fabbricato dove si trovava il nuovo poliambulatorio e altri immobili a destinazione abitativa.
In considerazione di tale situazione i condomini dei caseggiati vicini cominciavano a lamentarsi delle immissioni rumorose prodotte anche di notte dai macchinari serventi il raffrescamento della strumentazione (che erano stati collocati nei locali individuati come cavedio impianti e cavedio coperto impianti).
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Un condominio vicino al polo sanitario avevano inoltrato più volte diffide al Comune per chiedere verifiche e documentazione sulla tollerabilità dei rumori provenienti dalla struttura. Successivamente gli stessi condomini si rivolgevano al Tar ritenendosi innanzitutto lesi dal silenzio serbato dal Comune in relazione alle diffide inoltrate alla P.A. relativamente alla tollerabilità delle immissioni sonore provenienti dai macchinari del poliambulatorio.
In ogni caso contestavano l’insediamento della struttura, tra l’altro, per la mancata valutazione acustica del progetto, in presenza di SCIA che negava la sussistenza di un problema legato alle immissioni sonore derivanti dai macchinari installati. Il problema era che i titolari del nuovo poliambulatorio per conseguire i necessari titoli ad avviare l’attività avevano presentato due SCIA nei cui allegati il riferimento alla rumorosità dei macchinari da utilizzare veniva delineato senza particolari indicazioni. Il condominio, quindi, chiedeva anche l’annullamento delle SCIA.
Quindi: è possibile aprire un poliambulatorio in centro città attraverso presentazione di SCIA con allegati privi di particolari indicazioni circa la presenza di macchinari rumorosi?
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Il Tar ha dato ragione ai condomini. Secondo i giudici ammnistrativi determinante è stata l’omissione da parte del titolare della struttura sanitaria privata della precisa descrizione dei macchinari previsti nel cavedio scoperto come in quello coperto. Infatti, colui che vuole aprire una nuova attività e intende installare dei macchinari, senza descriverne la corretta ubicazione e la funzione, rende applicabile per tali profili la previsione dell’art. 75 del dpr 445/2000, che prevede la decadenza dei benefici per coloro che effettuano dichiarazioni incomplete o erronee nei certificati sostitutivi delle attestazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR citato.
Tali norme – ad avviso del Tar – si applicano anche alla specifica disciplina dettata per i titoli edilizi (artt. 22 e seguenti del DPR 2001/380). In altre parole il Tar valorizza il fatto che gli allegati alle SCIA siano risultate carenti nelle indicazioni circa la natura della strumentazione tecnologica che sarebbe stata installata nei due cavedi indicati, con la conseguenza che agli uffici comunali non venne dato modo di poter verificare se e dove sarebbero stati ubicati proprio i macchinari che hanno sollevato le lamentele dei condomini.
In tali casi risulta inevitabile un’attività supplementare di accertamento dell’amministrazione circa la regolarità dei titoli (in questo caso per verificare la rumorosità della strumentazione installata nel distacco tra il condominio ricorrente e i locali in cui ha sede l’attività della struttura sanitaria). Il Tar perciò ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dal Comune sulle diffide ricevute; inoltre ha annullato gli atti impugnati e ha dichiarato l’obbligo per il Comune di riesaminare la situazione dedotta in giudizio.
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Riflessioni conclusive
La possibilità di acquisire l’autorizzazione edilizia con la sola presentazione di una segnalazione certificata impone una precisione che non è richiesta nel caso in cui si ritiene di presentare una domanda che l’amministrazione dovrà esaminare nei tempi previsti dalla legge. Del resto è giusto eliminare, laddove possibile, l’intermediazione dell’amministrazione, in particolare nella fase di avvio di un’attività. La fiducia nel privato si fonda però sull’obbligo di comportarsi secondo buona fede e nel dovere di non suscitare intenzionalmente falsi affidamenti.
Nel caso esaminato non sono stati descritti con la dovuta chiarezza i macchinari rumorosi, fatto che ha indotto in errore la PA. In ogni caso si ricorda che in caso di immissioni intollerabili è sempre possibile rivolgersi al giudice civile.
Si tenga conto che in relazione alle immissioni sonore prodotte dalla struttura sanitaria privata, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti da leggi speciali o regolamenti di natura pubblicistica, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi considerando solo i principi di cui all’art. 844 c.c. In altre parole, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa a tutela di interessi della collettività, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c., e, pertanto, illecite, anche, sotto il profilo civilistico.
>> Qui la sentenza: Tar. Liguria – sentenza del 26- 04- 2022, n. 312
Riferimenti normativi: art. 75 DPR 445/2000
Precedenti giurisprudenziali: Tar Lazio, Sez. I, Sentenza n. 8622 del 23/07/2020
Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista
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Immagine: iStock/nicoletaionescu