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28 Agosto 2023

La doppia agevolazione per l’acquisto di due immobili si può avere?

doppio bonus due immobili

Comprare una casa e un box con il Sismabonus acquisti e godere di due detrazioni, uno per la casa e l’altra per il box, se non viene dichiarato pertinenza dell’abitazione.

Possibile? Se lo chiedono in molti viste le informazioni che girano in rete. Secondo alcuni siti, infatti, la “doppia” agevolazione sarebbe possibile perché l’Agenzia delle Entrate ha detto più volte che il Sismabonus acquisti è applicabile sugli immobili di “qualunque categoria catastale”, quindi anche sui box.

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Ma è davvero così, oppure si tratta di un’interpretazione forzata? Vediamolo insieme alla luce della Circolare 17/E che fa il punto sui Bonus sulla casa.

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Agevolazione e contribuenti

Il Sismabonus in quanto tale è disciplinato dal comma 1-bis dell’art. 16 del decreto 63/2013 che prevede una detrazione del 50%, recuperabile in cinque anni, per il consolidamento di immobili nelle zone sismiche ad alta pericolosità (1,2,3), con un tetto massimo di spesa di 96 mila euro per immobile. L’agevolazione, riconosciuta anche ai contribuenti IRES, spetta per gli interventi realizzati su:

  1. costruzioni adibite ad abitazione (anche non prima casa);
  2. costruzioni adibite ad attività produttive.

Come ricorda la Circolare 17/E, appartengono a questa seconda categoria, le “unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali” cfr. anche circolare 29/2013.

Con i successivi commi da 1-quater a 1-sexies, l’aliquota di base è stata incrementata in relazione alla riduzione di una o due classi di rischio sismico conseguita dopo l’intervento. Per gli edifici unifamiliari rispettivamente si sale al 70% o all’80%, per quelli condominiali al 75% o all’85%.

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Il Sismabonus acquisto

Infine il comma 1-septies ha introdotto il Sismabonus acquisto, ossia una detrazione ad hoc che spetta a chi compra immobili all’interno di edifici demoliti e ricostruiti da imprese con riduzione della classe di rischio.

Una disposizione “inserita nel contesto delle norme che disciplinano Sismabonus mutuandone le regole applicative, ma che si differenzia da questo in quanto i beneficiari sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari” (Circolare 19/2020), a nulla rilevando in particolare “la tipologia dell’unità immobiliare acquistata, sia essa residenziale o produttiva (risposta 556/2021). Di qui, come indicato nella risposta, il diritto per l’acquirente ad avere lo sconto fiscale sia per un’abitazione che per un ufficio (A/10) che si trovano nello stesso edificio.

Due immobili, due bonus. Un principio che secondo alcuni si può applicare quando si acquista, oltre alla casa, un box non di pertinenza.

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I box non sono immobili ad uso produttivo

In realtà però non è così, e il perché è presto detto. Il box in quanto tale è un immobile di categoria C/6, che identifica garage e posti auto utilizzati “non a scopo di lucro”. Facendo riferimento alla sua tipologia, non perciò possibile far rientrare il box nella categoria degli “immobili produttivi” che in quanto tali beneficiano delle agevolazioni.

Quindi, a norma di legge, la doppia agevolazione per l’acquisto dei due immobili non si può avere. Resta solo la possibilità del sismabonus con un unico tetto di spesa per entrambi e una detrazione massima di 81.600 euro (l’85% di 96.000 euro).

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Lisa De Simone,
Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.

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Immagine: iStock.com/Andrii Yalanskyi

Fonte: EdilTecnico

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