La frana di Casamicciola, comune della bella isola di Ischia, è al centro del dibattito di questi giorni. A far parlare, oltre la tragedia del 26 novembre, sono le pratiche di condono che, a suo tempo, vennero definite grazie alle disposizioni inserite nel decreto di Genova (DL n. 109/2018, convertito nella Legge 16 novembre 2018, n. 130) del primo Governo di Conte.
Il citato provvedimento emanato – in seguito alla caduta del ponte Morandi di Genova – per favorire la ricostruzione e per far ripartire l’economia della città di Genova, difatti, conteneva anche misure a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (Italia centrale) e del 2017 (Isola di Ischia).
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Qual è il collegamento fra Genova e Ischia
Fra le disposizioni contenute nel decreto di Genova vennero inserite anche specifiche norme per sostenere la ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. In particolare, l’attenzione per il tema in commento, sono le disposizioni contenute nell’articolo 25 del citato decreto che, come noto, introduceva specifiche misure per razionalizzare, semplificare e definire le pratiche di condono ancora in sospeso.
È proprio l’adesione “in massa” a chiudere queste pratiche, avvenuta grazie alle disposizioni contenute nell’articolo 25 del citato decreto di Genova, a creare lo sgomento di questi giorni. Dopo l’ultima tragedia che ha colpito nuovamente l’isola di Ischia, il fango sembrerebbe non essere il solo colpevole, alcuni ritengono che sul banco degli imputati debba inserirsi anche la definizione “agevolata” delle istanze di condono pendenti.
Si stima che siano state circa 27mila le richieste di condono degli abitanti di Ischia (secondo il dossier Mare Monstrum 2016 di Legambiente) presentate. Ecco, dunque, che l’ennesimo disastro per il dissesto idrogeologico accende i fari sul tema dei condoni. Le sanatorie sono l’oggetto del contendere e gli animi sono accesi in particolare con riferimento al possibile parallelismo fra gli eventi del 26 novembre 2022 e la definizione delle istanze di condono, per effetto dell’articolo 25 del decreto Genova, che interessava proprio le zone interessate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 tra cui anche i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.
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Il perimetro applicativo dell’articolo 25 del decreto Genova
La norma del decreto Genova (DL n.109/2018), rubricato “Definizione delle procedure di condono” disciplinava la definizione delle istanze di condono pendenti relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017. Il capo III del DL 109/2018 riguardava in particolare gli “interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”.
Le disposizioni dell’articolo 25 del capo III del Provvedimento furono già a suo tempo oggetto di scontri fra le parti politiche e organi interessati e, dal decreto alla conversione in legge, le proposte emendative approvate calmierarono la situazione. Ecco cosa prevede il testo definitivo.
In primo luogo, i Comuni devono provvedere, anche mediante l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n.130/2018, inoltre, entro lo stesso termine, le autorità competenti devono provvedere al rilascio del parere di cui all’art. 32 del DL n.269/2003 per le aree soggette a vincolo.
In secondo luogo, nella versione definitiva del comma 1 articolo 25 in esame è stato soppresso il periodo che prevedeva – per la definizione delle istanze – la esclusiva applicazione delle disposizioni relative al “primo” condono edilizio, vale a dire quelle dettate dai capi IV e V della L. 47/1985, come spiega il Dossier del Servizi Studi del Governo sul DDL approvato.
Pertanto, la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 2017, pendenti alla data di entrata in vigore del DL 109/2018, trova quale ambito di applicazione quello relativo alle sanatorie edilizie di cui:
- alla Legge n. 47/1985 con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, ovvero il c.d. primo condono edilizio;
- alla Legge n. 724/1994 con cui è stato disciplinato, dall’art. 39, il c.d. secondo condono edilizio;
- al DL n.269/2003 con cui all’art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio.
Si applicano a tutte le istanze di cui al citato comma 1 dell’articolo 25 le disposizioni dell’articolo 32, comma 17 e comma 27, lett.a) del D.L. 269/2003.
DECRETO GENOVA | DL 109/2018 – ARTICOLO 25
comma 1-bis |
DL 269/203 – ARTICOLO 32 |
Per tutte le istanze di cui al comma 1 articolo 25 decreto Genova trovano applicazione le seguenti norme dell’articolo 32 del DL. n.269/2003 → | comma 17: nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all’art. 32 L.47/1985, si prevede che la disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia subordinata al parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo | |
comma 27 lettera a) che esclude la sanatoria delle opere eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto |
L’articolo 25 comma 1-bis calmò le acque, stabilendo che le istanze presentate ai sensi del terzo condono edilizio (DL n. 269/2003) venissero definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
Con riferimento poi agli effetti del procedimento di sanatoria sulla concessione dei contributi, il comma 3 del citato articolo dispose che il procedimento per la concessione dei contributi venisse sospeso nelle more dell’esame delle istanze e l’erogazione subordinata all’accoglimento delle stesse; inoltre, il contributo non spettava per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.
Infine, per poter avere un quadro generale delle disposizioni legate al contesto delle misure adottate con provvedimenti emergenziali occorre menzionare anche il DL n.55/2018 relativo a quelle per gli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016.
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