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5 Settembre 2022

In Gazzetta i decreti MIMS che approvano le Linee Guida ponti e gallerie

linee guida ponti e gallerie

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2022 i due decreti che approvano le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, e delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.

Per la precisione si tratta dei due decreti del:

  • 1° luglio 2022 – Adozione delle Linee Guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida stesse.
  • 1° agosto 2022 – Approvazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti.

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Vediamo nel dettaglio di quanti e quali articoli si compongono i due decreti.

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Decreto 1° luglio 2022 linee guida ponti esistenti

Le nuove Linee guida sostituiscono quelle dell’Allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 578 del 17 dicembre 2020.

Il decreto si compone di 6 articoli:

  1. Adozione delle Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee guida stesse
  2. Accordi o convenzioni
  3. Modalità di applicazione delle Linee guida
  4. Partecipazione alla sperimentazione degli enti territoriali
  5. Estensione del periodo di sperimentazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2020, n. 578
  6. Entrata in vigore

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Decreto 1° agosto 2022 linee guida gallerie esistenti

Le Linee Guida gallerie esistenti dovranno essere applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 Termini temporali di attuazione – dell’Allegato 1 al decreto in oggetto.

Tabella 8.1 – Termini temporali di attuazione. N.B. Le tempistiche indicate fanno riferimento al completamento delle attività previste in tabella.

Nelle Linee Guida viene però precisato che le tempistiche indicate in Tabella 8.1 non sono applicabili alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti e per cui deve essere dato avvio immediato alla valutazione della necessità di interventi, dell’immediato avvio della loro programmazione anche con il ricorso ad ulteriori ispezioni approfondite e alle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza.

>> Valutazione di sicurezza nei ponti. Definizione di ponte adeguato, operativo e transitabile

Il gestore designa, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto di adozione, il responsabile di galleria (di cui al § 7.1).

Il decreto si compone di 4 articoli:

  1. Approvazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti
  2. Modalità di applicazione delle Linee guida
  3. Osservatorio per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti
  4. Entrata in vigore

>> Scarica le Linee Guida gallerie esistenti <<

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Foto.iStock.com/

Fonte: EdilTecnico

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