Ancora un dietrofront di Entrate in materia Superbonus 110%! Questa volta la modifica è sostanziale, in quanto va a toccare quanto precedentemente stabilito dalla circolare 8 agosto 2020 in merito al tetto di spesa previsto per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. (>> Leggi: Requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti attuativi).
La nuova circolare dell’Agenzia, la n. 60/E del 28 settembre, arriva dopo un parere del ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui il limite di spesa deve essere distinto riferito tra l’installazione degli impianti e quella dei sistemi di accumulo. Nella precedente circolare 24/E Entrate aveva invece definito come “cumulativo” il limite di spesa di 48 mila euro riferito sia all’installazione degli impianti solari fotovoltaici sia dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Vediamo la questione in dettaglio.
>> Superbonus 110%, consigli utili prima dell’uso <<
Il Superbonus fotovoltaico raddoppia: limite spesa a 96 mila euro!
Facciamo il punto della situazione: tra gli interventi “trainati” che ottengono la detrazione al 110%, l’Agenzia distingue tra
– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
– l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni degli impianti solari e nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.
Leggi anche: Superbonus 110%, quanto costa cedere il credito d’imposta?
Cosa cambia con la circolare 60/E?
Il decreto Rilancio riporta le due tipologie di intervento al comma 5 e al comma 6 dell’art. 119. Il comma 5 prevede, per l’installazione del fotovoltaico, un limite di spesa autonomo di 48 mila euro per unità immobiliare “e comunque di 2400 euro per ogni kWh di potenza nominale installata”, che scende a 1600 in caso di contemporaneo intervento di ristrutturazione. (>> Leggi: Superbonus 110%: identikit detrazione ristrutturazione).
Per l’installazione dei sistemi di accumulo, il comma 6 prevede che l’agevolazione al 110% avvenga “con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.”
Per queste specificazioni si era convenuto e interpretato dalla circolare 24/E, che il limite dei 48 mila euro fosse unico e complessivo.
Conclusione
Con la risoluzione 60, Entrate chiarisce che i sopra detti interventi vanno considerati autonomamente, e allo stesso tempo sembra confermare che si tratta di un limite autonomo rispetto ai 96 mila euro previsti come massimale del Sismabonus dal TUIR, che di norma assorbe quello degli altri interventi (cfr. Risoluzione n. 147/E/2017). Non però in questo caso, dato che il fotovoltaico rientra nell’art. 119 del Decreto Rilancio.
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