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11 Novembre 2020

Il Sismabonus come intervento “trainante” per l’Ecobonus

La Legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27 dicembre 2017) ha potenziato il provvedimento “base” del Sismabonus, inserendo agevolazioni particolari per interventi congiunti di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico; la legge eleva il tetto dell’ammontare delle spese a 136 mila euro (dai 96 mila precedenti) quando i lavori hanno la congiunta finalità di riqualificare energeticamente l’edificio e di ridurne il rischio sismico.

È evidente che l’effetto incentivante della revisione dell’aliquota prevista nella norma si concreta nella scelta, da parte del contribuente, della fattispecie che gli consente di realizzare una maggiore detrazione, banalmente l’85% di 136 mila è maggiore dell’85% di 96 mila e del 75% di 40 mila, appunto persuadendo il contribuente ad effettuare interventi sismici e di efficientamento energetico congiuntamente.

Inoltre, aspetto da non trascurare, la detrazione può essere recuperata in 10 anni invece che in 5, rendendo di fatto appetibile l’intervento a un numero maggiore di proprietari.

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Il Sismabonus come intervento “trainante” per l’Ecobonus

Il cosiddetto EcoSismaBonus, entrato in vigore con la legge di bilancio del 2018, non rientra dunque tra le opere deducili al 110%; la norma rappresenta appunto una possibilità non un obbligo potendo sempre il contribuente optare per la detrazione ordinaria prevista nei predetti articoli.

Andando infatti ad analizzare il decreto legge del 04/06/2013 n. 63 art 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 s.m.i., al comma 2-quater si legge: Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136 mila moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (in vigore dal 1° gennaio 2018).

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Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 18 aprile 2019, n. 109: Tali agevolazioni Ecobonus e Sismabonus sono, ai sensi del citato comma 2-quater.1 dell’articolo 14, alternative all’agevolazione oggetto dell’interpello c.d. sisma+ecobonus, ricoprendone il medesimo ambito applicativo…Pertanto, si ritiene che le medesime conclusioni siano applicabili anche alla cessione della detrazione (sisma-ecobonus) di cui al richiamato comma 2-quater.1 dell’articolo 14, trattandosi di una detrazione alternativa a quelle previste dagli articoli 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013, avendone analoghi presupposti applicativi e la medesima funzione incentivante.

Edifici condominiali e detrazione combinata

Riassumendo, la detrazione per gli interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica in percentuale sono dunque:
80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore,
– 85%, se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio inferiori.

IMPORTO MASSIMO SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE:
136 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE
10 quote annuali.

CONDIZIONI
– gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
–  i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

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Foto: iStock/Martin Barraud

Fonte: EdilTecnico

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