Mentre il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della quarta ondata della pandemia e lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali – che prevede anche l’istituzione dal 6 dicembre 2021 del cosiddetto Green Pass rafforzato o Super Green Pass (ovvero il Green Pass rilasciato solo a soggetti vaccinati e guariti) >> qui trovi il testo entrato in consiglio – arriva anche un’importante modifica per quanto riguarda il controllo del Certificato Verde Covid-19 in ambito lavorativo.
Per recarsi a lavoro sarà ancora valido il Green Pass “base”, quindi quello rilasciato semplicemente con il risultato negativo di un tampone (l’antigenico è valido 48 ore mentre il molecolare 72 ore), ma la modifica di cui parliamo interessa solo i possessori della certificazione verde rilasciata in seguito a guarigione o vaccinazione, che ha una validità di 9 mesi (e non più 12).
É stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Dl 127/2021 recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (quello che ha introdotto l’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori, compresi i liberi professionisti), con alcune novità e modifiche.
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La principale, introdotta attraverso una modifica dell’art. 9-quinquies del Dl 52/2021, riguarda la possibilità da parte del lavoratore (pubblico e privato) di consegnare al proprio datore di lavoro la copia del proprio Green Pass, e quindi di rendere nota la validità della certificazione stessa, in modo da semplificare e razionalizzare i controlli.
Avendo accesso alla scadenza del Green Pass del lavoratore, il datore di lavoro può infatti evitare la verifica giornaliera della certificazione per tutta la durata della validità del proprio Green Pass.
>> Nessuna novità invece per quanto riguarda il mancato obbligo di Green Pass per clienti degli studi professionali
Da quanto si legge nel testo aggiornato, è comunque facoltà del lavoratore decidere se condividere o meno il certificato (e quindi la sua data di scadenza) con il datore di lavoro per essere esonerato dai controlli giornalieri. La validità infatti è un’informazione che non tutti potrebbero voler condividere, perché fa necessariamente risalire all’origine della certificazione verde (avvenuta guarigione da infezione o scelta di accedere alla vaccinazione).
Il Garante della Privacy aveva infatti segnalato questa criticità, perché la conoscenza di queste informazioni non è compatibile con le garanzie sancite dalla disciplina di protezione dei dati. Il Garante aveva inoltre segnalato come non legittima la conservazione della certificazione anche nel caso in cui sia il lavoratore stesso a decidere di condividerla, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto di lavoro stesso. Le osservazioni del Garante (>> qui il testo completo) però non sono però state prese in considerazione perché il testo è uscito in Gazzetta proprio con queste nuove misure ed è quindi ormai ufficiale.
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Consigliamo
Questa guida operativa con strumenti utili e documenti editabili per la gestione del rischio Covid-19 nelle aziende e nei cantieri e l’organizzazione dei controlli (l’abbiamo presentata in questo articolo):
LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19: aggiornamento green pass – in formato zip
Carmine Moretti, Marco Ballardini, 2021, Maggioli Editore
Questa pubblicazione è nata allo scopo di fornire strumenti utili e indicazioni da seguire nella gestione dell’emergenza legata alla diffusione dell’infezione da COVID-19 nei luoghi di lavoro e nei cantieri.
Si è voluto dare un taglio pratico al testo, sulla base dell’esperienza…
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Immagine: iStock/Elena Katkova