La questione è stata analizzata durante una puntata di Telefisco 2021, durante la quale Antonio Dorrello, direttore centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti sui massimali del Superbonus che possono crescere considerando anche i posti auto di pertinenza.
Non si tratta di una vera e propria novità, ma di una conferma su quanto già era stato precisato nella Circolare n. 30/E del 2020 emessa dall’Agenzia.
Vediamo nel dettaglio come considerare le pertinenze nel calcolo dei massimali.
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Garage e Superbonus
Affinché il garage possa essere conteggiato nel calcolo dei limiti di spesa Superbonus è necessario che tale pertinenza si trovi nello stesso edificio soggetto all’intervento di ristrutturazione agevolabile.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul caso di una pertinenza accatastata autonomamente come ad esempio può essere un posto auto ubicato nel garage al piano interrato che è in grado di generare un limite autonomo di spesa nei massimali. Pertanto considerando un condominio costituito da tre appartamenti e tre posti auto posizionati nel seminterrato, il calcolo del limite di spesa per il cappotto termico dovrebbe essere effettuato moltiplicando 6 per 40mila euro, per un totale di 240 mila euro.
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Una questione già precisata nella Circolare 30/E/2020
L’agenzia delle Entrate ricorda che la questione è stata spiegata anche con la Circolare n. 30/E del 2020, dove si legge: “conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze”.
Tuttavia come precisato da Dorello è necessario che il posto auto sia pertinenziale di un’abitazione e sia autonomamente accatastato, pertanto non rientrano nel calcolo quelle pertinenze situate in un edificio diverso da quello oggetto di intervento.
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Limiti di spesa Superbonus e numero di unità immobiliari
L’Agenzia delle Entrate, inoltre nella risposta n. 242/2021 ha fornito ulteriori chiarimenti sul calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus 110% circa il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori, precisando che in caso di accorpamento e di frazionamento di più unità immobiliari va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi.
Pertanto per individuare il limite di spesa massimo agevolabile, per i bonus edilizi non solo per il superbonus, vengono considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Il proprietario di un’unica unità immobiliare può procedere con il frazionamento e accatastamento in più unità, per incrementare i limiti di spesa agevolati con i bonus casa.
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