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16 Giugno 2022

Fotovoltaico: indipendenza energetica e censure giurisprudenziali verso normative regionali

fotovoltaico

Fotovoltaico, indipendenza energetica e censure giurisprudenziali verso le normative regionali: questi i temi oggetto dell’intervista all’Avv. Paolo Costantino, legale d’azienda, che si occupa di procedure amministrative e autorizzative (permitting), diritto dell’ambiente e degli appalti pubblici, autore di numerose pubblicazioni e docenze presso strutture pubbliche e private.

L’obiettivo dell’intervista è stato quello di di riassumere in poche righe quali sono gli ostacoli verso un’indipendenza energetica e in che modo le normative possono accelerare o ridurre i tempi di raggiungimento di un traguardo così importate per ciascun paese.

Paolo Costantino è da anni co-autore della Rubrica Ambiente per il periodico L’Ufficio Tecnico di Maggioli Editore.

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1. Quali sono gli ostacoli verso un’ indipendenza energetica?

Transizione ecologica, “smarcamento” dalla dipendenza di combustibili fossili (oggi dalla Russia, domani dagli altri fornitori). I motivi per favorire lo sviluppo e la diffusione del fotovoltaico sono tanti e consistenti. A tuo avviso quali pensi possano essere gli ostacoli da superare per realizzare concretamente questo programma di indipendenza energetica?

Di indipendenza energetica si parla da molti anni, anche come soluzione per quei paesi del mondo che sono poveri di fonti energetiche fossili e che sino ad oggi si reggono (anche solo in parte, come l’Italia) sull’importazione da paesi terzi, spesso distanti culturalmente ma necessari in termini di fabbisogno, col risultato inevitabile di essere la parte debole del sinallagma contrattuale.

Le leggi sono chiaramente a favore di questo tipo di sviluppo, quindi ostacoli normativi non ne riscontro. Quelli che ci sono, trascendono il diritto ed appartengono ad altri settori del vivere umano…

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2. Possibile integrare il fotovoltaico a strade e ponti?

Quando si parla di fotovoltaico si pensa immediatamente a “tetti delle case e degli edifici pubblici” e “campi fotovoltaici”. Ci sono dei motivi per cui non si potrebbe, per esempio, integrare il FV a infrastrutture come strade e ponti?

Il fotovoltaico è probabilmente la forma di energia alternativa più efficace in termini di approvvigionamento, dal momento che il sole, nel suo corso est-ovest, è presente quotidianamente sempre negli stessi punti, cosa che senza dubbio aiuta la perfetta collocazione degli impianti.

Al netto di sporadiche situazioni meteorologiche sfavorevoli, in linea di massima la luce solare offre una continua alimentazione per gli impianti FV. Considerando questa grande opportunità, il suo sviluppo è senz’altro da favorire e, oltre che su tetti e campi, dal punto di vista normativo non vi sono particolari ostacoli nell’integrare il FV ad infrastrutture stradali o agli arredi delle stesse (p.es. sulle barriere laterali o acustiche), garantendo pur sempre le esigenze di sicurezza della circolazione.

Nel rispetto di queste inderogabili disposizioni, il FV potrebbe dare un grande supporto in termini di efficientamento energetico delle strade a grande scorrimento (come le autostrade) favorendo una maggiore (e migliore) illuminazione, a sicuro beneficio di tutti i fruitori della rete viaria.

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3. Come ridurre il carico giudiziale sulle Fonti di Energia Rinnovabile?

Da un punto di vista giurisprudenziale, ti sei fatto un’idea di quali sono i motivi principali che, nel tempo, hanno orientato i giudici a intervenire per risolvere i contenziosi sull’installazione di impianti fotovoltaici?

A differenza di quanto accade in materia di rifiuti, dove si registra un orientamento della giurisprudenza (di Cassazione) piuttosto rigoroso e parecchio restrittivo anche quando le norme sembrano consentire maggiori spazi di manovra, in materia di FER l’approccio appare diverso e più favorevole. Questo perché i diversi interessi in gioco – libertà di impresa, salute, ambiente ed energia – tutto sommato convergono verso una sintesi virtuosa, in linea peraltro con le norme (comunitarie e nazionali).

Forse in quest’ottica si assiste spesso a censure giurisprudenziali verso le normative regionali che, nel tentativo (spesso goffo) di rendere più agili i procedimenti amministrativi connessi alle FER finiscono per travalicare i limiti che gli sono costituzionalmente imposti (lo sviluppo dell’energia è materia di competenza statale: cfr. art. 117, co. 3, Cost.).

Se le Regioni inizieranno a concentrarsi attentamente sulla loro competenza (fare i procedimenti ma nel rispetto degli obiettivi minimi imposti dalle leggi statali), il carico giudiziale sulle FER si ridurrà sostanzialmente e, soprattutto, le FER si svilupperanno molto meglio.

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Foto:iStock.com/querbeet

Fonte: EdilTecnico

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