Un mix di misure per accelerare lo sviluppo della produzione di energia dai pannelli solari. Semplificazione di procedure, riduzione dei tempi e meno vincoli in assoluto.
Il nuovo testo del decreto Taglia Bollette, detto anche Ucraina Bis (decreto-legge n. 21/2022) che si appresta a diventare legge con il via libera definitivo da parte della Camera dà una forte spinta a questo tipo di impianti.
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Di seguito le principali novità.
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Moduli a terra con meno restrizioni
Per prima cosa troviamo l’ampliamento delle possibilità entro le quali realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra. In particolare in base alla nuova lista prevista dal decreto in assenza di vincoli ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, si considerano aree idonee:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri.
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Valutazione ambientale solo per gli impianti oltre i 20MW
Il secondo importante intervento raddoppia i limiti di potenza dell’impianto che rende obbligatoria la VIA.
Si prevede infatti l’obbligo non più a 10 MW ma, appunto, a 20 MW. In questo caso occorre un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate come sensibili e vulnerabili dalle Linee guida per la costruzione di impianti.
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Tutte le norme in una tabella
In seguito alle ultime modifiche apportate l’Ufficio Studi del Senato ha pubblicato un’utilissima tabella riepilogativa di tutte le procedure necessarie per le autorizzazioni, con i relativi riferimenti normativi.
Provvedimento normativo | Impianto
nuovo/ esistente |
Modalità operative | Potenza (kW) |
Procedura |
DL n.77/2021, art. 31, co.7, che ha modificato la Tab. A D.lgs. n.387/2003 | Nuovo | Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n. 387/2003, come modificata dal DL n.77/2021 | più di 50 | AU |
DL n.77/2021, art. 31, co.7, che ha modificato la Tab. A D.lgs. n.387/2003 | Nuovo | Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.lgs. n. 387/2003, come modificata dal DL n.77/2021 | fino a 50 | PAS |
DL n.77/2021, articolo 31, co. 2, che ha introdotto il comma 9-bis, dell’articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011 come sostituito dall’articolo 9, comma 1-bis del D.L. n. 17/2022 | Nuovo | Costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti. | fino a 20 | PAS |
Installazione impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee , comprese le aree dichiarate idonee ope legis) (prima ancora dell’individuazione delle aree idonee), di potenza fino a 10 MW.
N.B. per gli impianti fino a 1 MW, l’articolo 12, comma 1-bis del D.L. n. 17/2022 prevede la DILA (cfr. infra). |
fino a 10 | PAS | ||
Installazione impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione (di cui all’articolo 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1/2012 (L. n.27/2012), che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. | PAS | |||
Le soglie – di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – per la verifica di assoggettabilità per i suddetti impianti alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 20.000 purché il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate come sensibili e vulnerabili dalle Linee guida per la costruzione di impianti a FER (D.M. 10 settembre 2010).
Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici in questione anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione. |
Oltre 20 | verifica
assoggettabilità a VIA |
||
DL n.76/2020, articolo 56, comma 1, lett. d) che ha inserito l’articolo 6-bis nel D.lgs. n. 28/2011, poi modificato dall’articolo 32, comma 1-bis del D.L. n. 77/2021 | Esistente | Interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento:
impianti con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20%; impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati. |
DILA | |
DL n.17/2022,
articolo 9, che modifica il comma 5 dell’articolo 7-bis del D.lgs. n. 28/2011 e articolo 10 |
Nuovo | Installazione – anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali (D.M. n. 1444 del 1968) – con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e paesaggistici.
Ciò anche in presenza di installazioni su immobili soggetti a vincoli ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c), del Codice (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) ai soli fini l’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. |
da 50 a 200 | Comunicazione
preliminare all’installazione secondo modello unico nazionale |
Nuovo | Impianti fotovoltaici e termici indicati installati su immobili e in aree di cui all’articolo 136, comma 1, lett. b) (fatta salva l’eccezione suddetta) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi, ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Si deve trattare di aree e degli immobili come individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del citato Codice, che disciplinano la procedura con la quale le aree e gli immobili sono dichiarati, con provvedimento regionale o del Ministero, di notevole interesse pubblico. |
da 50 a 200 | Autorizzazione
da parte della Autorità competente in materia paesaggistica Comunicazione preliminare all’installazione secondo modello unico nazionale |
|
D.L. n. 17/2022, articolo 12, comma 1-bis e comma 1-ter e quater | Nuovo e rifacimento integrale | Impianti fotovoltaici di nuova costruzione e opere connesse nonché, senza variazione dell’area interessata, per il potenziamento, rifacimento integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, nelle aree idonee, comprese le aree dichiarate idonee ope legis (prima ancora dell’individuazione delle aree idonee.
I regimi amministrativi qui introdotti si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 17/2022. E’ comunque fatto salvo quanto disposto da-gli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011 |
fino a 1 MW
da 1 MW e fino a 10 MW Oltre 10 MW |
DILA
PAS AU |
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