È in Gazzetta Ufficiale il Decreto che ripartisce le risorse destinate alla manutenzione straordinaria e alla ricostruzione di nuovi ponti per la rete viaria di competenza di Province e Città metropolitane.
Si tratta di fondi per 1,15 miliardi di euro distribuiti negli anni 2021-2022-2023.
Stiamo parlando del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 maggio 2021 recante “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”.
Vediamo nel dettaglio quali sono le percentuali di ripartizione previste per ciascuna regione e quali sono i criteri scelti dal Governo per distribuire le risorse sul territorio.
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Fondi sicurezza ponti e viadotti 2021-2022-2023. Le risorse per ciascuna regione
Le risorse possono essere utilizzate per: censimento, classificazione del rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, nonché altre spese tecniche necessarie per la realizzazione (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, accertamenti di laboratorio etc.) e l’eventuale monitoraggio strutturale, comprese le spese per l’effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni di traffico, del livello di incidentalità, dell’esposizione al rischio.
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Nel decreto MIMS firmato dai Ministri Giovannini e Franco, si legge che il Programma triennale è sviluppato sulla base:
- della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell’infrastruttura, del traffico, della vulnerabilità territoriale rispetto ad azioni naturali e dell’esposizione al rischio;
- dell’analisi della situazione esistente;
- della previsione dell’evoluzione.
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Le risorse sono state distribuite sulla base di tre parametri: consistenza della rete viaria; parco circolante mezzi; vulnerabilità fenomeni naturali.
Le percentuali, destinate a ciascuna regione sono:
- Emilia-Romagna – 10,96%
- Lombardia – 10,62%
- Toscana – 10,11%
- Sicilia – 8,22%
- Campania – 7,6%
- Piemonte – 6,83%
- Veneto – 6,6%
- Lazio – 6%
- Calabria – 5,68%
- Puglia – 5%
- Abruzzo – 4,68%
- Marche – 4,5%
- Liguria – 3,29%
- Sardegna – 3,17%
- Umbria – 2,24%
- Molise – 2,19%
- Basilicata – 2,18%
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Quali sono i criteri di ripartizione delle risorse?
Il Decreto si compone di otto articoli più tre allegati. All’articolo 2 si legge che il calcolo del piano di riparto delle risorse a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione:
- consistenza della rete viaria – peso 25 per cento, articolato nei seguenti parametri:
- estensione totale – peso 80 per cento;
- estensione montana – peso 20 per cento;
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- parco circolante mezzi – peso del 25 per cento, articolato nei seguenti parametri:
- numero motocicli e motocarri – peso del 10 per cento;
- numero di autovetture – peso del 30 per cento;
- numero di mezzi pesanti – peso del 60 per cento;
- vulnerabilità fenomeni naturali, peso del 50 per cento, articolato secondo i seguenti parametri:
- media delle accelerazioni massime al suolo previste per ogni comune ricadente nel territorio provinciale – peso 40 per cento;
- media delle accelerazioni minime al suolo previste per ogni comune ricadente nel territorio provinciale – peso 20 per cento;
- area a rischio frana elevato o molto elevato – peso 20 per cento;
- area a rischio alluvioni elevato – peso 20 per cento.
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