Il disegno di legge contenente le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali è stato approvato e prosegue l’iter di conversione che era stato interrotto a causa dell’improvvisa fine della legislatura nel 2022.
Il provvedimento promuove l’equo compenso inteso quale corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per gli avvocati, per le professioni ordinistiche e non ordinistiche.
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Nel provvedimento vengono elencati i casi in cui sono da considerarsi nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e fornite indicazioni su cosa deve fare il professionista che si trova davanti ad accordi che prevedono un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri.
Vediamo nel dettaglio.
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Quando si applicano le disposizioni sull’equo compenso
Le disposizioni contenute nel testo si applicano alle prestazioni intellettuali rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie) e delle aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni.
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Clausole nulle in caso di compenso non equo
All’articolo 3 viene disciplinata la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, ovvero un compenso inferiore ai parametri.
Inoltre, è prevista la nullità delle clausole e delle pattuizioni, in caso di:
- modifica unilaterale delle condizioni del contratto da parte del cliente;
- rifiuto da parte del cliente circa la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- richiesta da parte del cliente di prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- anticipazione delle spese a carico del professionista;
- rinuncia imposta al professionista circa il rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
- termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l’importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente. In tale situazione la nuova disciplina in materia di compensi si applicherà dinanzi a compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- spettanza del compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell’incarico sia richiesta dal cliente.
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Cosa fare in caso nullità delle clausole?
Il testo del Decreto equo compenso fornisce indicazioni su come deve muoversi un professionista che si trova davanti ad un qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore inferiore agli importi stabiliti dai parametri.
In tal caso, il professionista può rivolgersi al tribunale al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata.
Il tribunale, quindi, procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell’opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall’ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova:
- sulle caratteristiche,
- sull’urgenza e sul pregio dell’attività prestata,
- sull’importanza,
- sulla natura,
- sulla difficoltà e sul valore dell’affare,
- sulle condizioni soggettive del cliente,
- sui risultati conseguiti,
- sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
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Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
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