L’insediamento dell’Osservatorio nazionale sull’equo compenso si terrà giovedì 11 aprile 2024. A darne notizia è ANSA.it.
Ricordiamo che l’Osservatorio è stato istituito con la legge del 21 aprile 2023, n. 49, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.
L’Osservatorio, presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, è composto da un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante di ognuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi.
L’Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.
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Indice
I compiti dell’Osservatorio sull’equo compenso
Con la legge 49/2023, entrata in vigore a maggio dello stesso anno, l’attenzione verso la giusta remunerazione dei liberi professionisti è stata ulteriormente rafforzata.
L’Osservatorio nasce con il mandato di vigilare sull’osservanza di questa normativa, garantendo che la determinazione e l’applicazione del compenso siano effettuate in modo corretto ed equo. Al cuore della sua attività vi è la tutela dei professionisti da eventuali clausole vessatorie, un aspetto fondamentale per il mantenimento di una professione dignitosa e rispettosa delle competenze individuali, inoltre l’Osservatorio può esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell’equo compenso.
L’azione dell’Osservatorio non si limiterà a un ruolo passivo di controllo, ma sarà attivamente coinvolto nel raccogliere le istanze delle libere professioni, fungendo da ponte tra i professionisti e le istituzioni, ciò rappresenta un ulteriore strumento di garanzia per i professionisti.
L’Osservatorio presenta alle Camere una relazione sulla propria attività
Ai componenti dell’organismo non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto e lo stesso presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, alle Camere una relazione sulla propria attività di vigilanza.