Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.175 l’Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (dl n.73 del 14 luglio 2020), con cui si portano novità rilevanti per i professionisti e l’edilizia. Verranno integrate le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020, e sarà realizzato un sistema informatico per la gestione dei progetti.
Vediamo in dettaglio tutte queste interessanti novità.
Efficienza energetica, nuovo decreto in GU su limiti di trasmittanza e consumi
Il provvedimento sarà in vigore dal 29 luglio 2020 e tra le cose più rilevanti per il settore edile e dell’efficientamento energetico prevede:
– l’estensione l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;
– il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;
– l’integrazione delle prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020;
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Istruzioni dopo la riscrittura del DL rilancio
– la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;
– la ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui della Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
– l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici e l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
– la possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica.
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Limiti di trasmittanza e spessore murature
Il nuovo testo prevede, nel caso di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia, che il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario ai fini di una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza (secondo il dl 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni), non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. (Cfr. art. 13 del nuovo decreto).
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Cosa sapere per i professionisti
Deroghe alle distanze minime tra edifici
Rimanendo entro i limiti del maggior spessore definito poco sopra, è permesso derogare, nell’ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi (titolo II del dpr 380/2001), a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
Condomini, novità per misurazione e fatturazione consumi
A partire dal 25 ottobre 2020, e se installati dopo quella data, dovranno essere leggibili da remoto i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali. Entro il 1° gennaio 2027, tutti questi sistemi dovranno essere dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto. (Cfr. art. 19 del nuovo decreto).
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Per quanto concerne la fatturazione dei consumi, Dopo l’allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, viene inserito l’Allegato 9 – “Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico“. Riportiamo qui le novità:
1. fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore: per consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all’anno;
2. frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo: dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi. Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresi’ essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento;
3. informazioni minime in fattura: nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:
a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in energia primaria, nonche’ una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell’utente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell’ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell’efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell’ambito del presente allegato;
e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;
f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all’interno delle fatture.
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Il decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 (G.U. 10 giugno 2020, n. 146) recepisce nel nostro ordinamento le direttive Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia e 2012/27 sull’efficienza energetica, modificando il d.lgs. 192 del 2005. Diverse e tutte importanti le…
Fonte: Ingenio | Casa e clima
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