Con il d.lgs. n. 48/2020 (in vigore dall’11 giugno 2020), debutta nel nostro ordinamento il “Livello di prontezza degli edifici”, che misurerà la predisposizione all’uso di tecnologie smart e si affiancherà agli indicatori per il calcolo della prestazione energetica.
Il nuovo decreto sostituisce completamente la legge 90/2013 che di fatto è il principale riferimento normativo per il calcolo della prestazione energetica, i requisiti minimi e le prescrizioni di progetto, gli edifici NZEB, l’impiego di fonti rinnovabili e l’APE.
Vediamo in dettaglio la novità principale, ossia il Livello di prontezza degli edifici: come viene determinata? Chi se ne occupa?
Efficienza energetica edifici, ora c’è il “Livello di prontezza”
Finalità del nuovo decreto
Il decreto aggiorna i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici. Novità anche per l’APE (Attestato di prestazione energetica), le cui competenze sanzionatorie passano alle regioni. Prevista l’istituzione di un portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.
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Entro l’11 luglio 2020 un decreto interministeriale deve adottare una strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare di edifici pubblici e privati, con l’obiettivo finale di ottenere un parco immobiliare nazionale decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. Novità anche per l’esercizio, la conduzione, il controllo, l’ispezione e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva.
Nuovi criteri per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici
Il d.lgs. n. 48/2020 aggiorna inoltre i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici.
Secondo le disposizioni dell’articolo 6 del decreto in commento, che modifica l’articolo 4 del d.lgs.192/2005:
– prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell’inizio dei lavori per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
– i nuovi edifici e gli edifici esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
– nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
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– per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica;
– ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4 e all’articolo 15, paragrafo 4 della direttiva 2010/31/Ue e successive modificazioni.
Nuove regole incentivi energetici
Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l’efficienza energetica degli edifici (art.4-ter comma 1 del d.lgs. 192/2005), qualora siano volti a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti.
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Regole del monitoraggio dei risparmi energetici
Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:
a) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
b) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
c) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
d) una diagnosi energetica;
e) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.
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Inoltre, con decreto del ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni.
Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli incentivi di cui sopra sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.
Livello di prontezza, aggiornamento norme nazionali
I cambiamenti, introdotti dal decreto per il recepimento della nuova normativa europea, produrranno effetti a cascata sul panorama legislativo interno.
Come spiegato nella relazione illustrativa, allegata al decreto, saranno aggiornati la metodologia di calcolo e i requisiti della prestazione energetica degli edifici, ai quali si aggiungeranno il Livello di prontezza, le indicazioni sugli impianti tecnici e quelle sulla dotazione di punti di ricarica per le auto elettriche.
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Professionisti
Saranno aggiornati anche i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tali requisiti sono al momento dettati dal d.P.R. 75/2013 (e successive modifiche) che ha definito i titoli di studio e i corsi da seguire per essere abilitati alla redazione di un Attestato di prestazione energetica (APE). Verranno riviste infine le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici.
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Il decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 (G.U. 10 giugno 2020, n. 146) recepisce nel nostro ordinamento le direttive Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia e 2012/27 sull’efficienza energetica, modificando il d.lgs. 192 del 2005. Diverse e tutte importanti le…
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Foto: iStock/Oleksii Halutva