Il DURC di congruità è obbligatorio dal 1° novembre 2021 per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70mila euro ed è stato introdotto dal Decreto Semplificazioni del 2020 – Dl 76 del 16 luglio 2020 con l’articolo 8 comma 10-bis.
Attraverso lo stesso viene denunciato un numero minimo di lavoratori per tipo di lavorazione e ricordiamo che l’attestazione di congruità viene rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente, entro dieci giorni dalla richiesta > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <
Ma in caso di mancata congruità, l’impresa potrebbe perdere i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi alla luce di quanto previsto dal Dm 41/1998?
Al quesito risponde la Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili. Vediamo nel dettaglio.
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No congruità incidenza manodopera, no agevolazioni fiscali
La Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili, dall’entrata in vigore dell’obbligo del DURC di congruità, ha risposto ad una serie di FAQ.
Tra le ultime pubblicate il 15 febbraio 2022 c’è da segnalare il quesito n.6 che recita: “In caso di mancata congruità, l’impresa perde i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi alla luce di quanto previsto dal DM 41/1998?”
La risposta è affermativa difatti si legge che gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali.
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A tal proposito nella FAQ si fa riferimento a quanto previsto all’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21, ovvero: “In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”».
Pertanto in tale situazione la Commissione Nazionale delle Casse Edili chiarisce che si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 lettera d) che corrisponde ai casi di diniego della detrazione, ovvero:
“La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.
>> Scarica le FAQ CNCE del 15 febbraio 2022 <<
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