Il DURC di congruità dovrebbe divenire obbligatorio dal 1° novembre 2021 per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70mila euro e attraverso lo stesso dovrà essere denunciato un numero minimo di lavoratori per tipo di lavorazione.
Il Durc di congruità è stato introdotto dal Decreto Semplificazioni del 2020 – Dl 76 del 16 luglio 2020 nello specifico con l’articolo 8 comma 10-bis dove si legge che al Documento Unico di Regolarità Contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sopra citato. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui si parla nel Dl 76/2020, è stato firmato da Andrea Orlando (non ancora pubblicato) e segue quanto stabilito nell’accordo sottoscritto il 10 Settembre 2020 dalle organizzazioni sindacali dell’edilizia e da tutte le associazioni datoriali.
Una novità, di interesse per il settore edile nell’ambito dei lavori pubblici e privati eseguiti in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi, che prevede l’applicazione di un sistema di verifica sulla congruità dell’incidenza della manodopera nei lavori di edilizia.
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Quali sono le attività interessate?
Le attività interessate sono quelle del settore edile, ovvero quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mentre con riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70 mila euro.
In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo.
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Chi rilascia il DURC di congruità?
L’attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente, entro dieci giorni dalla richiesta.
Attraverso il comunicato ministeriale viene precisato che ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
L’esito positivo alla verifica produrrà un’attestazione con effetto sull’emissione del DURC.
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Quali differenze tra lavori pubblici e privati?
Il sistema di verifica sulla congruità della manodopera è già impiegato nella ricostruzione post-sisma nel Centro Italia e nasce con l’obiettivo di contrastare il lavoro svolto senza rispetto delle leggi di tutela del lavoratore in cantiere.
Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. L’attestazione va riferita alla congruità dell’opera complessiva.
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Iter post pubblicazione Decreto DURC di congruità
Al momento restano attive le disposizioni vigenti sul DURC online. Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.
Con la pubblicazione del decreto verrà attivata una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), dopo la quale verranno definite le modalità di interscambio delle informazioni e anche per attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS e l’INAIL sono chiamate a definire il sistema di scambio dei dati entro dodici mesi dall’adozione del decreto.
Si prevede, inoltre, la costituzione di un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture, INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
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Cosa accade in caso di difformità?
Verrà considerato un margine di tolleranza pari al 5%, in tal caso la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria risultante non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
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Nel caso in cui non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa interessata evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, che potrà regolarizzare entro quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
Qualora la regolarizzazione dovesse avvenire nel termine previsto, avverrà il rilascio dell’attestazione di congruità, in caso contrario la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
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