Dall’Agenzia delle Entrate fanno sapere che è tutto pronto per i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal DL Sostegni. Le domande potranno essere presentate dal 30 marzo 2021. Inoltre l’Agenzia avvisa che sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni.
Le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto per imprese e partite Iva colpite dalla difficile situazione Covid-19 attuano quanto stabilito dall’articolo 1 del Decreto legge n. 41, pubblicato il 22 marzo 2021 in Gazzetta Ufficiale.
Vediamo qual è la procedura da seguire e le indicazioni fornite dall’Agenzia.
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Domanda contributo DL Sostegni: la procedura
Quale sarà il periodo utile di presentazione domande contributo DL Sostegni?
Dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, attraverso i canali telematici dell’Agenzia o usufruendo della piattaforma web Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet.
Quando verrà aperto il canale?
L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale. Il contributo verrà versato direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.
Quali sono i requisiti di cui deve essere in possesso il beneficiario?
Due i requisiti per accedere al sostegno:
- aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e
- aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.
AE ricorda che il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
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Come richiedere il contributo?
È necessario compilare online un modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, sempre via web.
Il richiedente potrà fare riferimento a degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.
Come sapere se è andata a buon fine la richiesta?
Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate
comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.
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Chi sono i soggetti beneficiari?
Possono richiedere l’indennizzo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel
secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Restano fuori i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
Come calcolare il contributo?
Abbiamo riportato due esempi di calcolo in questo articolo >Calcolo indennizzo Decreto Sostegni. Quanto va agli autonomi e ai professionisti? Alcuni esempi< Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019, tenendo conto delle 5 fasce:
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a
400mila; - 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1
milione; - 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a
5 milioni; - 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
Il DL Sostegni garantisce un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
Va ricordato che il contributo DL Sostegni è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
>> Scarica le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate <<
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