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9 Luglio 2020

DL Semplificazioni, le 5 mosse (vincenti?) per l’edilizia

Il DL Semplificazioni è stato approvato, «salvo intese», dal Consiglio dei ministri, e da quanto possiamo leggere dal testo ufficiale (che è comunque in attesa di pubblicazione in GU, e quindi ancora “modificabile”), molte sono le novità apportate al settore dell’edilizia.

Si parla soprattutto di importanti modifiche al al DPR n. 380/2001, il cosiddetto Testo Unico dell’Edilizia, ma anche di disposizioni che consentono al singolo condomino di effettuare i lavori che rientrano nell’ormai famigerato (e discusso) Superbonus 110% (>> leggi: Il Superbonus rema contro l’edilizia. Cosa fare?).

Abbiamo riassunto in cinque punti tutte le principali novità (mosse vincenti?) che riguardano l’edilizia.

DL Semplificazioni, le 5 mosse (vincenti?) per l’edilizia

I punti sono estratti dall’attuale testo del DL Semplificazioni, principalmente dalla sezione:
> Titolo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia),
>>> Capo II (Misure di semplificazione in materia edilizia per agevolare la rigenerazione urbana),
>>>>> Articolo 10 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia).

Qui puoi SCARICARE il pdf dove abbiamo evidenziato SOLO le novità principali in edilizia, ovvero l’Art. 10 come sopra indicato.

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1. Semplificazione interventi di demolizione/ricostruzione e delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici

Art. 10 della bozza del DL Semplificazioni.

Se il testo del DL non verrà mutato, ci sarà una maggiore libertà di ricostruire un edificio diverso (di volume maggiore e di diversa sagoma e altezza) mantenendo però le distanze preesistenti.

All’articolo 3, comma 1, lettera b) del TUE, il DL Semplificazioni aggiunge: “Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004)”.

Il DL interviene dunque anche sull’articolo 3, comma 1, lettera d) che definisce gli “interventi di ristrutturazione edilizia“, modificando, in particolare, la definizione dei lavori di demolizione e ricostruzione.

TESTO TUE ATTUALE
“Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.

MODIFICA TUE – DL Semplificazioni 
“Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

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2. Accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata per acquisire l’assenso delle altre amministrazioni

Di particolare rilievo è il fatto che “ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta” (Art. 12 della bozza del DL Semplificazioni).

3. Rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di costruzione da pagare al Comune

TESTO ATTUALE (Articolo 17, comma 4-bis) 

“Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l’applicazione della relativa riduzione”.

DL Semplificazioni (Articolo 17, comma 4-bis MODIFICATO) 

“Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso”.

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4. Proroga della validità dei titoli edilizi

Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività

TESTO ATTUALE (Articolo 22, comma 1, lett. a) 

“Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio”.

DL Semplificazioni (Articolo 22, comma 1, lett. a MODIFICATO) 

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti;

5. Rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE)

Permesso di costruire

TESTO ATTUALE (Articolo 20, comma 8) 

“Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241″.

DL Semplificazioni (Articolo 20, comma 8 MODIFICATO) 

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

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È davvero equivalente al cappotto termico? Altrettanto efficace?

Superbonus, il condomino può singolarmente eseguire i lavori

C’è un’ulteriore modifica che prevede che ciascun condomino possa realizzare a proprie spese ogni opera di cui:
– agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati),
– articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Incentivi per efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

>> Leggi: Detrazione fotovoltaico per ricaricare l’auto in casa

Al momento rimane ambiguo capire se effettivamente il singolo condomino potrà eseguire interventi di Ecobonus, Sismabonus, e i vari interventi possibili portando poi in detrazione il 110% delle spese come previsto dal Decreto Rilancio.

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Foto: iStock/skynesher

Fonte: EdilTecnico

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