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21 Luglio 2020

DL Semplificazioni in vigore. La nuova edilizia in 4 punti

In vigore le novità per l’edilizia del decreto Semplificazioni. Con la pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale n. 178 del 16 luglio, sono di fatto resi più semplici gli interventi destinati a favorire la rigenerazione urbana. Viene per questo ampliato l’ambito degli interventi che rientrano nell’ambito delle ristrutturazioni e non nelle nuove costruzioni.

Il decreto è stato assegnato in prima lettura al Senato. Il testo è all’esame delle commissioni da martedì 21 luglio 2020; vediamo in dettaglio le principali novità che abbiamo riportato in 4 punti.

>> Scarica il testo del DL Semplificazioni in GU <<

DL Semplificazioni in vigore. La nuova edilizia in 4 punti

1. Demolizioni e ricostruzioni

L’obiettivo dichiarato del decreto è quello di semplificare le procedure, con la riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

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In quest’ottica è prevista la possibilità di demolizione e ricostruzione anche con volumi diversi nel solo rispetto delle distanze preesistenti. Si può quindi ricostruire con sagoma e altezze diverse, in particolare per interventi di adeguamento antisismico e di riduzione del fabbisogno energetico, anche quando non è possibile modificare il sedime a causa delle dimensioni del lotto edificabile. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono comunque consentiti esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione.

2. Ristrutturazioni ad ampio raggio

Viene poi ampliata la lista degli interventi che possono rientrare nell’ambito della ristrutturazione e per i quali non è perciò necessario pagare il contributo di costruzione. Vengono quindi qualificati come urbanisticamente rilevanti solo i mutamenti d’uso che comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale, contraddistinta da differenti dotazioni di standard, infrastrutture e servizi.

Viceversa, i mutamenti d’uso che avvengono all’interno della stessa categoria funzionale e dunque non comportino un incremento del carico urbanistico sono considerati urbanisticamente privi di rilevanza e di conseguenza sempre ammessi. Ampliati quindi anche i casi di “tollerabilità” in riferimento a interventi in difformità dal titolo edilizio che non violano alcuna normativa di piano o di legge. Obbligo rispettare, però, le regole per gli edifici vincolati.

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3. Silenzio assenso “certificato”

Novità anche per il silenzio assenso. Il decreto prevede infatti che fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo Sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

4. Proroga dei termini

Infine arriva anche la facoltà di prorogare, previa comunicazione all’amministrazione comunale, di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione e a patto che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Un’analoga proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

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Fonte: EdilTecnico

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