Quello delle distanze in edilizia è un tema molto dibattuto e a cui è necessario prestare attenzione sempre, anche in caso si vogliano fare interventi leggeri e apparentemente “innocui” come aggiungere piante e vegetazione attorno a casa.
Vediamo meglio quali sono le regole per le distanze tra piante e confini, con l’aiuto di Donato Palombella e del suo volume Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori (aprile 2021), che esamina in dettaglio la prima parte del Testo Unico dell’Edilizia (articoli 1-51) e permette di individuare, per ogni singolo articolo, la norma e la giurisprudenza vigente (>> UTILE anche l’accesso alla versione digitale iLibro, che permette la consultazione online e il collegamento diretto alla normativa sempre aggiornata e in multivigenza).
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La materia delle distanze viene disciplinata anche dal codice civile (oltre che dal Regolamento Edilizio Tipo RET, dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e dal decreto Semplificazioni d.l. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020) allo scopo di regolamentare i rapporti di vicinato (di norma, comunque, le distanze civilistiche sono cedevoli rispetto ai regolamenti comunali). Ed è proprio il codice civile che ci fornisce indicazioni sulle distanze tra le piante e il muro di confine.
Distanze per le piante
Il codice civile (art. 892), nel disciplinare le distanze tra le piante ed il muro di confine, prevede misure diverse in relazione alla tipologia della pianta.
Si hanno quindi cinque diverse casistiche:
- Alberi ad alto fusto: distanza di 3 metri;
- Alberi non ad alto fusto: distanza di 1,5 metri;
- Arbusti, siepi e viti di altezza massima di 2,5 metri: distanza di 50 cm;
- Robinie: distanza di 2 metri;
- Ceppaie di ontano, castagno e simili: distanza di 1 metro.
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Per quanto riguarda alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi o lungo le strade o le sponde dei canali (art. 893 c.c) si osservano i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si applicano le distanze legali prescritte dall’art. 892 c.c.
Ricordiamo che le piante e gli alberi posti sulla linea di confine tra due proprietà si considerano comuni e possono quindi essere tagliati solo con il consenso di entrambi i proprietari.
Il caso degli apiari
Un caso particolare riguarda invece gli apiari, che non devono essere collocati in presenza di piante mellifere (anche se stagionali) e devono essere installati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private, salvo il caso in cui esistano ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. La distanza minima diventa di un chilometro in presenza di impianti industriali saccariferi.
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Immagine: iStock/yunava1