Nel testo abbiamo analizzato i principali adempimenti in carico a queste due figure professionali – il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per l’Esecuzione – partendo dalla norma ma costruendo sui dettami di essa dei fogli di calcolo molto operativi per supportare il professionista nella sua attività quotidiana di monitoraggio del cantiere.
Tutto ciò lo abbiamo fatto, lo ribadiamo, partendo dalla norma – di cui qualche estratto riporteremo anche in questo articolo – perché nel nostro Paese non è possibile approcciarsi a questo tipo di mestieri senza conoscerla, essendo essa storicamente cogente in molti ambiti, e quello della pratica tecnica-amministrativa delle Opere Pubbliche è uno di quelli.
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Direzione lavori: strumenti di monitoraggio per il cantiere con excel
La gestione efficace di un cantiere richiede strumenti precisi, affidabili e facilmente adattabili alle specifiche esigenze di ogni progetto. “Direzione lavori: strumenti di monitoraggio per il cantiere con Excel” di Marco Abram è un manuale pratico e operativo pensato per direttori dei lavori, coordinatori per la sicurezza e tutti i professionisti coinvolti nella gestione tecnico-amministrativa di un cantiere.Il cuore del volume, un vero e proprio supporto operativo per la direzione lavori, è rappresentato da una raccolta di fogli Excel pronti all’uso e personalizzabili, progettati per supportare le attività di monitoraggio, pianificazione e controllo degli aspetti fondamentali della direzione lavori: costi, qualità, sicurezza e tempi. Nel volume sono fornite inoltre le istruzioni da seguire per utilizzare al meglio i fogli di calcolo. Grazie a questi strumenti, il professionista potrà automatizzare calcoli, generare report e semplificare la gestione della documentazione, ottimizzando il proprio lavoro e riducendo il rischio di errori.
Marco Abramingegnere civile, da oltre 20 anni in forza ad una società di ingegneria operante soprattutto nel campo infrastrutturale e dei lavori pubblici. Ha maturato una grande esperienza nel settore della pratica tecnico-amministrativa delle opere pubbliche. Attivo nel campo del contenzioso dell’appalto pubblico, svolge il ruolo di CTP (consulente tecnico di parte) ed è socio AIF (Associazione Italiana Ingegneria Forense).
Marco Abram | Maggioli Editore 2025
La normativa come bussola indispensabile per affrontare il cantiere
La normativa è la “regina” indiscussa del nostro sapere professionale: lei ci guida e da lei ci dobbiamo fare guidare a trovare le soluzioni più idonee e corrette per gestire e risolvere quelli che non vogliamo definire problemi ma temi, e che puntualmente nella nostra attività ci sono.
I principi che guidano l’attività di queste figure professionali – che svolgono principalmente una prestazione di tipo intellettuale e quindi regolata da un’obbligazione di mezzi – sono antichi, perché per quanto riguarda il Direttore dei Lavori risalgono addirittura a fine ‘800 (L. 2248/1895 ed in particolare il R.D. 350/1895), e quindi tutto sommato consolidati e metabolizzati; cosa diversa per il Coordinatore per l’Esecuzione la cui istituzione è abbastanza moderna (parliamo dell’anno 1994).
Le due figure per buona parte degli anni ’90 sono andate di pari passo, nel senso che molto spesso i due ruoli erano ricoperti dalla medesima persona. Poi i limiti quantitativi sulle gare, la proliferazione delle certificazioni/abilitazioni, ecc., hanno fatto sì che sempre più spesso, specialmente negli appalti di diversa entità economica, ritroviamo due soggetti distinti, e questo da un certo punto di vista complica l’azione amministrativa.
Mi spiego meglio: se prima una persona ricoprendo entrambi i ruoli intraprendeva un’azione, tutto sommato non si preoccupava con che “vestito” la faceva, perché era da attuare e si attuava senza dover spendere tempo a capire se si trattasse di una competenza del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per l’Esecuzione. Essendo tutti e due profili di alta specializzazione sicuramente lo sapevano ma non si soffermavano a pensarci troppo, a codificare l’azione, perché non vi era il rischio di ingerenza e di portare su di sé responsabilità non proprie, analisi che invece va espletata quando le competenze sono scisse.
I rischi della sovrapposizione: ruoli distinti ma responsabilità condivise
Leggevo proprio in questi giorni della giurisprudenza in tema di sicurezza, ed il D.Lgs 81/08 non nomina mai il Direttore dei Lavori, che invece all’atto dell’infortunio determinava su esso colpe e quindi responsabilità penali, e di conseguenza molti casi anche civili. Pertanto, avere chiaro il confine fra queste figure è molto importante. Molto più facile a dirsi che a farsi, e la giurisprudenza appena citata ne è una conferma, ma alcuni punti fissi ci sono e quindi ce li dobbiamo far bastare e tentare il più possibile di confrontarsi e rimanere aderenti ad essi.
In particolare, su temi come regolarità del lavoro e subappalto, il concetto di sicurezza si è dilatato ed i confini di competenza fra queste figure si sono molto avvicinati, tendendo a volte a sovrapporsi e complicando l’identificazione di ciò che deve fare uno e l’altro, e soprattutto con quali strumenti.
Questa è la nota dolente, perché – se è vero che la norma è cogente e ci indica perfettamente in termini di principio e di indirizzo cosa fare – d’altro canto non ci indica con la stessa precisione con quali strumenti raggiungere l’obiettivo, e quindi in alcuni casi occorre (passatemi il termine forse improprio) improvvisare.
Improvvisare nel senso di costruirsi strumenti – che siano fogli di calcolo, modelli, verbali, ecc. – che ci consentano di tradurre l’adempimento normativo in un’azione documentale tracciata: questo è quello che serve nella maggior parte dei casi. La prescrizione operativa puntuale, per ovvie ragioni, si individua solo al momento del caso specifico, ma la metodologia di approccio e gestione può essere propedeuticamente codificata, come avviene per esempio, (faccio un esempio qualunque) con la procedura di gestione delle non conformità.
La comunicazione come valore aggiunto: tecnici, arbitri e stakeholder
Ma ritorniamo un attimo sulle due figure ed identifichiamone i caratteri preminenti: sono non solo degli arbitri che si muovono su un campo (il contratto, da cui il cantiere), cercando di mettere insieme e trovare un punto di incontro nelle istanze del Committente/Stazione Appaltante e dell’Appaltatore, ma oggi anche stakeholders, ovvero tutte quelle figure, persone, enti, ecc., che possono trovarsi toccati, coinvolti, dal processo di appalto.
Questa attività già da sola si presenta molto complessa, perché al di là del fatto tecnico vi è l’aspetto relazionale che gioca un ruolo importantissimo. Anche l’esperienza del Covid ci ha insegnato, o forse è meglio dire, ricordato, quanto siamo relazione e cosa ci accade quando questa ci viene a mancare. L’aspetto di comunicazione è davvero oggi il vero valore aggiunto che anche un tecnico può portare nella sua professione, e che si concretizza in risultati tangibili nell’esecuzione dell’opera. E quando dico tangibili mi riferisco al rispetto dei tempi, della qualità e dei costi e comunque al completamento di un’opera pubblica che ha un’alta valenza sociale.
Quest’ultima riflessione sottende un po’ tutto lo spirito della nuova norma ovvero del D.Lgs. 36/23 che ha puntato molto sulla parte dei principi. Due su tutti: risultato e fiducia. Come traduciamo questa focalizzazione sull’aspetto di relazione? Con due termini: “COMUNICAZIONE EFFICACE” e “COMUNICAZIONE DI IMPATTO“. Al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l’Esecuzione è richiesto di essere degli ottimi comunicatori, oltre che dei buoni tecnici.
Direttore dei Lavori: il quadro normativo del D.Lgs. 36/23
Quali sono riferimenti normativi principali, oggi nel D.Lgs 36/23, che ci definiscono il ruolo del Direttore dei Lavori?
Art. 114, commi 1, 2, 3 e 6, del D.Lgs 36/23 – “Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti”
Il campo d’azione è molto chiaro e riportato al comma 3: “preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento … per eseguire i lavori a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto”
Art. 1, dell’Allegato II.14, del D.Lgs 36/23 – “Attività e compiti del direttore dei lavori”
È un articolo riassuntivo (e questo è il suo pregio) che in sintesi, anche sintattica, riporta i principali adempimenti a carico del Direttore dei Lavori. Molti di questi sono noti da tempo, altri frutto dell’evoluzione dei tempi, specialmente su subappalto ed ambiente, ma soprattutto sono quasi tutti insieme in un unico punto, il che facilita la lettura e la comprensione del quadro generale. Il campo d’azione anche in questo articolo è molto ben rappresentato al comma 1: “… il direttore dei lavori opera in piena autonomia … valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione dell’intervento.”
Coordinatore per l’Esecuzione: competenze e limiti nel D.Lgs. 81/08
Quali sono riferimenti normativi principali, nel D.Lgs 81/08, che ci definiscono il ruolo del Coordinatore per l’Esecuzione?
Art. 92 del D.Lgs 81/08 – “Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”
Anche in tal caso il comma 1, lettera a), mi sembra che dipinga abbastanza bene il compito generale: “verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.
Ecco, nei seguenti due punti dell’art. 1, comma 2, lettere h) ed m), dell’Allegato II.14, del D.Lgs 36/23, che vedo le maggiori criticità di sovrapposizione e di ingerenza fra le due figure:
“2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:
h) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell’esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
…
m) verificare, anche con l’ausilio dell’ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP”.
Un principio su tutti per dirimere la questione non può che essere di carattere generale, ovvero rimanere su piani normativi diversi. Per esempio, in tema di subappalto e regolarità del lavoro il Direttore dei Lavori si dovrà mantenere più su un piano amministrativo, verificando la documentazione relativa a quell’aspetto (qualificazione, limiti subappalto, prestazioni aderenti al contratto, DURC, ecc.), mentre il Coordinatore si dovrà muovere più sul piano proprio della sicurezza e quindi della verifica delle procedure di lavoro (PSC e POS) e della regolarità delle presenze in cantiere.
Il tutto fino a quando? Fino a quando un giudice in un Giudizio si esprima in termini diversi, come ho palesato in apertura di articolo. Perché in fondo ed infine come disse qualcuno “di doman non v’è certezza”.
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