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13 Settembre 2023

Dichiarazioni IMU 2021 e 2022: ravvedimento entro il 28 settembre

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Per le dichiarazioni IMU (o IMU ENC) relative agli anni 2021 e 2022 c’è ancora tempo fino al 28 settembre 2023, grazie all’istituto del ravvedimento operoso, con cui è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti (e altre irregolarità fiscali), beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Infatti, i contribuenti che non hanno trasmesso entro il termine del 30 giugno 2023 le dichiarazioni IMU o IMU ENC per gli anni 2021 e 2022 (quest’anno la scadenza era doppia, perché il termine per la dichiarazione 2021 era stato differito dal decreto Milleproroghe, art. 3, comma 1, Dl n. 198/2022) possono presentare le dichiarazioni entro il 28 settembre prossimo, ovvero entro 90 giorni dal termine ordinario (articolo 16 Dlgs n. 473/1997).

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Per regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, entro il 28 settembre 2023 i contribuenti dovranno quindi presentare ai Comuni di riferimento la dichiarazione IMU non trasmessa e versare la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione, ridotta a un decimo del minimo, unitamente all’eventuale imposta dovuta e ai relativi interessi.

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Dichiarazione IMU, cos’è

La dichiarazione di variazione IMU deve essere presentata in caso di variazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta che non sono immediatamente conoscibili dal comune.

La dichiarazione, di norma, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019). La dichiarazione ha poi effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino altre modificazioni.

Questo significa che le variazioni intervenute nel corso del 2023 dovranno essere dichiarate entro il 30 giugno 2024.

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Quando NON è necessario presentare dichiarazione IMU

In alcuni casi la dichiarazione IMU non va presentata.

Quando, ad esempio, l’atto di acquisto o vendita di un immobile è stato stipulato da un notaio, quando è stata presentata una dichiarazione di successione, e quando gli elementi da dichiarare sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale, non è necessario presentare la dichiarazione IMU.

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Marco Campagna
Architetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell’urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È attualmente componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale presso il medesimo Ordine e presso altre realtà.

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Immagine: iStock/bgblue

Fonte: EdilTecnico

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