Sei un professionista o titolare di p.iva e vuoi sapere le regole per la detrazione Iva 2021 per le automobili? In generale, la questione non è semplice, in quanto le disposizioni di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti, variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l’esercizio dell’attività (art. 164 TUIR).
Ma vediamo in dettaglio la questione, cercando di rispondere a quesiti tra cui: è possibile detrarre l’Iva pagata come azienda? E nel casi di un professionista? Come si deve comportare con i costi di mantenimento dell’auto?
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Detrazione IVA auto e deducibilità costi per professionisti
Va detto che la norma che regola la detraibilità dell’Iva sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, è l’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 (testo unico Iva), e che non ci sono state modifiche successive. In pratica viene stabilito che la limitazione della detrazione iva al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
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Si può dunque detrarre il 40% dell’Iva sostenuta congiuntamente all’acquisto dell’automobile. Il limite è valido se c’è la presunzione che l’auto sia usata promiscuamente, più che esclusivamente: capita spesso infatti che l’auto sia impiegata sia ai fini esclusivamente aziendali che personali.
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Manutenzione e servizi, vale la detrazione?
Sì, l’Iva relativa alle prestazioni di servizi per i veicoli, la loro custodia, manutenzione e riparazione, il transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.
La percentuale di detraibilità è forfetaria, ovvero non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore al fine di godere di una percentuale superiore.
Detrazione IVA su auto e spese connesse 2021
Non esiste più (ai fini Iva), la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri. È stato superato anche il riferimento alla classificazione del Codice della strada.
Ecco la detraibilità dell’Iva.
DETRAZIONE 100% IVA
Veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attività (es.: tassisti, noleggiatori auto) ecc.
DETRAZIONE LIMITATA (40%) IVA
Veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
‼ Attenzione ‼
Certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilità 100% dell’Iva, oggi sono catalogati in questa categoria e per essi la detraibilità 100% dell’Iva è subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa.
INDETRAIBILITÀ TOTALE (OGGETTIVA) DELL’IVA
Riguarda solo le moto > 350 cc. (è possibile usufruire della detrazione, solo per le imprese nel caso in cui sia oggetto dell’attività).
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Deducibilità dei costi auto
Come dicevamo in premessa, le regole di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti, variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l’esercizio dell’attività (art. 164 TUIR).
La Legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016) ha modificato i limiti di deducibilità previsti all’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine, con l’intento di estendere anche al noleggio il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti per l’acquisto delle auto.
In pratica, dal 2017 il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro (che possono dedurre dal proprio reddito).
In concreto, gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
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Quali veicoli sono esclusi?
Dal 2018 invece, per quanto riguarda l’esclusione delle auto dal super ammortamento, sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti per:
– veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR,
– veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) ,
– veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).
Di fatto quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 lett. b), TUIR).
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Limiti deducibilità dei costi auto: riassunto
Per i veicoli non esclusivamente strumentali (a deducibilità limitata, secondo l’articolo 164 comma 1 lettera b)), esiste un doppio limite di deducibilità:
– un limite di deducibilità percentuale (20% in generale e 80% per agenti e rappresentanti),
– e un limite al valore fiscalmente riconosciuto.
In relazione al costo massimo fiscalmente riconosciuto, sono previsti i seguenti limiti di costo, la cui eccedenza sarà indeducibile:
Tipologia mezzo |
Imprese |
Agenti e rappresentanti |
Automobili |
18.075,99 |
25.822,84 |
Autocaravan |
18.075,99 |
25.822,84 |
Motocicli |
4.131,66 |
4.131,66 |
Ciclomotori |
2.065,83 |
2.065,83 |
Auto ai dipendenti
La legge di bilancio 2020 ha previsto nuove regole per il calcolo della tassazione dell’auto usata dal dipendente in relazione alle emissioni di CO2 (modifica che compare all’art. 1, comma 632 della legge 160/2019).
In pratica, la tassazione del cosiddetto fringe benefit è attualmente disciplinata dall’art. 51, comma 4, lett a) del TUIR ai sensi del quale il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale (30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.
Per i dipendenti e collaboratori che beneficiari dell’auto aziendale come fringe benefit, dal 1° gennaio 2021 ci sono stati però degli aumenti della tassazione sui chilometri percorsi.
Tassa auto a carico del dipendente
La tassa sulle auto aziendali a carico del dipendente è articolata in quattro fasce:
- 25%, auto con emissioni inferiori ai 60 grammi di CO2 per KM percorso
- 30%, auto con emissioni comprese tra 60 grammi e 159 grammi di CO2 per KM percorso
- 50%, auto con emissioni comprese tra 160 grammi e 189 grammi di CO2 per KM percorso
- 60%, auto con emissioni superiori ai 190 grammi di CO2 per KM percorso
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Ecco com’è cambiata la questione da gennaio 2021:
EMISSIONI | FINO AL 31 DICEMBRE 2020 | DAL 1° GENNAIO 2021 |
---|---|---|
emissioni inferiori ai 60 grammi di CO2 per KM percorso | 25% | 25% |
emissioni comprese tra 60 grammi e 159 grammi di CO2 per KM percorso | 30% | 30% |
emissioni comprese tra 160 grammi e 189 grammi di CO2 per KM percorso | 40% | 50% |
emissioni superiori ai 190 grammi di CO2 per KM percorso | 50% | 60% |
Tabelle ACI 2021
Con la pubblicazione nel S.O. n. 42 alla G.U. 22.12.2020, n. 317, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli che valgono per il periodo di imposta 2021.
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