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19 Novembre 2020

Detrazione fiscale su immobili, spetta ai familiari conviventi?

Nuovo quesito per la rubrica DOMANDA D’AUTORE, l’ormai consolidato appuntamento  settimanale in cui professionisti e autori rispondono alle principali problematiche in tema di attualità edilizia.

La volta precedente si è parlato di Superbonus per il regime forfettario e redditi diversi, mentre oggi la nostra firma Matilde Fiammelli, dottore commercialista e revisore contabile, si occuperà del seguente tema: la detrazione fiscale relativa agli interventi sugli immobili spetta ai familiari conviventi? Come funziona nel caso di Superbonus 110%?

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Detrazione fiscale su immobili, spetta ai familiari conviventi?

Domanda
La detrazione fiscale relativa agli interventi sugli immobili spetta ai familiari conviventi se sostengono le spese oppure se sostengono le spese e la convivenza deve necessariamente realizzarsi nell’immobile oggetto dell’intervento? Le regole sono le medesime anche per il Superbonus?

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Risposta
La Circ. 19/E/2020, trattando il sostenimento delle spese e la relativa detrazione in materia di interventi per il recupero del patrimonio edilizio, art. 16bis, TUIR, afferma:
Soggetti che possono fruire della detrazione.
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2).

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.

Tali soggetti sono:
– proprietari o nudi proprietari;
– titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
– soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa; 
– imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.3); −soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
– detentori (locatari, comodatari) dell’immobile (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2);
– familiari conviventi;
– coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.2); −conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;
– futuro acquirente.

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Con riferimento al concetto di familiari conviventi e al loro rapporto con le detrazioni sugli immobili la Circ. 36/E/2007 aggiunge un ulteriore tassello:

L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.  

Da ciò ne consegue che il convivente beneficia della detrazione solo relativamente all’immobile che per quanto non posseduto di diritto è destinato ad essere il “tetto” della convivenza.

La regola si applica anche ai lavori che determinano la maxi detrazione del 110% da Superbonus, nel caso, ovviamente ricorrano i requisiti richiesti dalla norma.

> Sul tema: Superbonus 110%, quali spese accessorie sono detraibili?

Risposta a cura di Matilde Fiammelli, dottore commercialista, revisore contabile, autore di volumi e articoli per le principali case editrici e testate del settore fiscale. Docente e relatore in convegni e webinar. Vive e lavora a Crema. 

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Foto: iStock/Vladimir Vladimirov

Fonte: EdilTecnico

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