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15 Settembre 2020

Demolizione ricostruzione: attenzione, non è sempre ristrutturazione!

Nella selezione di sentenze di edilizia e urbanistica della settimana, troviamo i seguenti argomenti: demolizione ricostruzione, in quale caso si tratta di ristrutturazione? E nuova costruzione? Permesso di costruire, quando è prorogabile per la mole dell’opera? Distanza minima recinzioni dalle strade locali urbane, il regolamento edilizio la prevede?

E ancora: ricalcolo oneri concessori, è possibile in caso di errore? Demolizione abusi edilizi, vale se l’accertamento di conformità è successivo all’ordine di esecuzione? Analizziamo con attenzione ogni singola sentenza.

Demolizione ricostruzione: attenzione, non è sempre ristrutturazione!

TAR Veneto, sez. II, sent. 8 settembre 2020 n. 797

L’intervento edilizio implicante la demolizione di due preesistenti edifici, l’uno a uso residenziale e l’altro a destinazione artigianale, con ricostruzione di due nuovi fabbricati a uso abitativo, ciascuno dei quali composto da quattro unità abitative, è una nuova costruzione e non una mera ristrutturazione, con conseguente debenza degli oneri di urbanizzazione

L’intervento edilizio implicante la demolizione di due preesistenti edifici, l’uno a uso residenziale e l’altro a destinazione artigianale, con ricostruzione di due nuovi fabbricati a uso abitativo, ciascuno dei quali composto da quattro unità abitative, è una nuova costruzione e non una mera ristrutturazione, con conseguente debenza degli oneri di urbanizzazione.

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Ciò in ragione delle caratteristiche che esso presenta e, in particolare: dell’aumento delle unità abitative (da 2 a 8), dell’aumento della superficie lorda di pavimento, delle variazioni planovolumetriche, della sagoma, delle altezze e del numero di vani abitabili.

E del resto, se la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegarsi, sul piano eziologico, al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24; altresì Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12), deve anche rilevarsi che, nel caso di specie, la creazione di sei nuove unità abitative appare idonea a determinare, ragionevolmente, quell’aumento di carico urbanistico che costituisce il presupposto del carattere oneroso degli interventi di trasformazione del territorio.

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Permesso di costruire, quando è prorogabile per la mole dell’opera?

Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 8 settembre 2020 n. 5406

Non è invocabile la mole dell’opera ai fini della proroga del permesso di costruire per la realizzazione di una palazzina di tre piani fuori terra ed uno interrato

Tra i fatti posti alla base della richiesta di proroga del permesso di costruire, come indicato dall’art. 15 comma 2 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) può rilevare la mole dell’opera da realizzare: tuttavia, non si è in presenza di un’opera dalla mole imponente nel caso della realizzazione di una palazzina di tre piani fuori terra ed uno interrato.

Di conseguenza, in tale ipotesi, è legittimo il diniego di proroga del titolo edilizio.

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Distanza minima recinzioni dalle strade locali urbane, il regolamento edilizio la prevede?

TAR Veneto, sez. II, sent. 8 settembre 2020 n. 798

Il regolamento edilizio può prevedere una distanza minima delle recinzioni dalle strade locali urbane poste all’interno dei centri abitati

L’art. 28 del DPR n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada) non prevede per le strade non rientranti nelle categorie A (autostrade e D (strade urbane di scorrimento) poste all’interno dei centri abitati distanze minime delle recinzioni dal confine stradale “ai fini della sicurezza della circolazione”.

Conseguentemente, ciò non esclude il potere dei Comuni di fissare distanze minime di costruzioni e recinzioni dal confine stradale nell’esercizio dei propri poteri di pianificazione e regolamentazione dell’attività edilizia, sia per finalità di tutela della sicurezza della circolazione, che per la salvaguardia di altri interessi di natura urbanistico-edilizia, quali la manutenzione delle strade, o il mantenimento degli allineamenti nell’abitato, essendo preclusa soltanto la introduzione di distanze inferiori per le strade rientranti nelle categorie A e D.

L’articolo 18, comma 4, del Codice della strada, infatti, nel dettare la disciplina delle “Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati”, fa espressamente salva la prerogativa dei Comuni di prevedere distanze dalle strade per le piantagioni e le recinzioni (“4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.”).

La giurisprudenza ha affermato che “l’art. 18 comma 4 del D. Lgs. 285/92 – laddove dispone che “le recinzioni … dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione” – introduce una disciplina che assume valenza sia urbanistico-edilizia sia di tutela del bene primario della sicurezza della circolazione stradale.” (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, (ud. 21/11/2006) 05-12-2006, n. 1545).

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Ricalcolo oneri concessori, è possibile in caso di errore?

Consiglio di Stato, sez. II, sent. 10 settembre 2020 n. 5422

Nell’ordinario termine decennale di prescrizione è possibile e doverosa la rideterminazione del contributo di costruzione in caso di errore di calcolo o applicazione inesatta o incoerente di parametri e coefficienti determinativi

Il fatto che la rideterminazione degli oneri concessori costituisce l’esercizio di una legittima facoltà nell’ambito di un rapporto paritetico tra la pubblica amministrazione e il privato, nel quale l’atto di imposizione e di liquidazione del contributo non ha natura autoritativa né costituisce esplicazione di una potestà pubblicistica, ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di rigidi e prestabiliti parametri regolamentari e tabellari, esclusa qualsivoglia discrezionalità applicativa, comporta che nell’ordinario termine decennale di prescrizione sia sempre possibile, e anzi doverosa, da parte della pubblica amministrazione, la rideterminazione del contributo, quante volte essa si accorga che la sua originaria liquidazione sia dipesa dall’applicazione inesatta o incoerente di parametri e coefficienti determinativi o da un semplice errore di calcolo (C.d.S., Ad. Plen., 30 agosto 2018, n. 12).

Demolizione abusi edilizi, vale se l’accertamento di conformità è successivo all’ordine di esecuzione?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 9 settembre 2020 n. 9393

La presentazione della domanda di accertamento di conformità, successiva all’ordine di demolire gli abusi, non paralizza i poteri sanzionatori del Comune, preposto alla tutela del governo del territorio

La giurisprudenza prevalente afferma che “l’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 13, l. n. 47 del 1985) configura a tutti gli effetti un’ipotesi di tipizzazione legale del silenzio serbato dall’Amministrazione.

Pertanto, una volta decorsi inutilmente i sessanta giorni, sulla domanda di accertamento di conformità si forma a tutti gli effetti un atto tacito di diniego, con conseguente onere a carico dell’interessato di impugnarlo, nel termine processuale di legge, anch’esso pari a sessanta giorni, decorrente dalla data di formazione dell’atto negativo tacito.

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Da ciò consegue che la presentazione della domanda di accertamento di conformità, successiva all’ordine di demolire gli abusi, non paralizza i poteri sanzionatori del Comune, preposto alla tutela del governo del territorio; la domanda non determina altresì alcuna inefficacia sopravvenuta o caducazione ovvero invalidità dell’ingiunzione di demolire ma provoca esclusivamente uno stato di quiescenza e di temporanea non esecutività del provvedimento, finché perduri il termine di decisione previsto dalla legge e non si sia formato l’eventuale atto tacito di diniego.

Pertanto, una volta decorso tale termine e in mancanza di impugnazione giurisdizionale tempestiva del diniego tacito, l’ingiunzione di demolizione riprende ipso facto vigore e non occorre in nessun caso una riedizione del potere sanzionatorio da parte dell’Amministrazione procedente” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.02.2020, n. 483.

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Fonte: EdilTecnico

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