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2 Marzo 2023

Decreto Stop Cessioni. Associazioni di settore segnalano grave distorsione applicativa

decreto stop cessioni

Con una lettera le associazioni ANFIT, ASSOVETRO, FEDERLEGNOARREDO, FINCO, PVC FORUM ITALIA e UNICMI segnalano una grave distorsione applicativa nell’art. 2 del decreto legge n.11/2023 ed esprimono preoccupazione per le drammatiche conseguenze.

I destinatari della missiva sono: il viceministro dell’Economia e Finanze, On. Prof. Maurizio Leo, il presidente della VI Commissione Finanze della Camera Dei Deputati, On. Marco Osnato e i membri della VI Commissione Finanze della Camera Dei Deputati.

Il provvedimento normativo, che ha segnato la fine della cessione del credito e dello sconto in fattura, all’articolo 2 riporta disposizioni che introducono le modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali.

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Da un’analisi degli Uffici Studi delle associazioni, l’abolizione immediata delle opzioni di sconto in fattura e delle cessioni dei crediti produrrà, solo per il 2023, un calo fra il 30% e il 40% degli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e di ristrutturazione edile (Bonus-casa) e conseguentemente dei fatturati delle imprese produttrici e della tenuta occupazionale. Il Bonus Casa e l’Ecobonus non hanno registrato alcuno scostamento rispetto alle previsioni di bilancio e hanno un impatto contenuto sull’ammontare complessivo dei crediti generati.

Di seguito riportiamo qual è la grave distorsione applicativa messa in evidenza dalle associazioni nella lettera che contiene anche la proposta di un emendamento da presentare in fase di conversione di Legge del DL 11.

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La grave distorsione applicativa del Decreto Stop Cessioni

Le associazioni evidenziano una grave distorsione applicativa del decreto causata dalla particolarità del settore. Esiste infatti un’oggettiva asimmetria di criteri per far salve le operazioni in essere al 17 febbraio 2023.

La fornitura ad un cliente che ha scelto il Bonus Casa o l’Ecobonus con l’opzione dello sconto in fattura necessita infatti di questi passaggi:

  1. preventivo al cliente;
  2. accettazione con sottoscrizione del preventivo da parte del Cliente;
  3. emissione fattura di acconto e relativo pagamento con bonifico parlante da parte del cliente;
  4. ordine dei componenti per la realizzazione della fornitura da parte dell’azienda;
  5. costruzione/assemblaggio del prodotto;
  6. inizio lavori con firma da parte del cliente della dichiarazione sostitutiva;
  7. emissione fattura di saldo e relativo pagamento con bonifico parlante da parte del cliente.

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Ebbene, se il termine per accedere all’opzione dello sconto in fattura è da considerarsi il 17 febbraio e se i documenti che, in caso di edilizia libera (ovvero la stragrande maggioranza degli interventi con il Bonus Casa o con l’Ecobonus) da ritenersi essenziali per rispettare il termine del 17 febbraio sono la dichiarazione sostitutiva firmata dal cliente e l’emissione di fattura di saldo e relativo pagamento con bonifico parlante da parte del cliente, migliaia di interventi già concordati e per i quali le aziende si sono già esposte finanziariamente non saranno coperti dalla possibilità di sconto in fattura e le nostre aziende e i consumatori subiranno un grave danno.

A ciò si aggiunga che la maggior parte dei prodotti coinvolti sono costruiti su misura, quindi, non sono più rivendibili sul mercato e dunque non riutilizzabili diversamente.

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L’emendamento proposto per salvare le operazioni al 17 febbraio

Per ovviare a questa distorsione e, soprattutto, per evitare un danno economico ingente a migliaia di imprese che hanno già pagato forniture non più rivendibili, crediamo sia necessario che, o con un Decreto di urgenza, o al massimo in fase di conversione di Legge del decreto legge 11 sia inserito un emendamento che preveda l’ammissione delle pratiche per interventi usufruenti di Ecobonus o Bonus Casa con opzione dello sconto in fattura che al 17 febbraio 2023 siano stati in possesso di fattura di acconto o di contratto di cessione del credito per l’opzione di sconto in fattura.

Traccia per emendamento:
Articolo 2 – Comma 1 bis
“Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art 2 del D.L. 16 febbraio 2023, n.11, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi diversi da quelli di cui all’art 119 del decreto legge n. 34 del 2020. (interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119) che attestino il possesso di fattura di acconto o di contratto di cessione del credito per l’opzione di sconto in fattura antecedenti al 17 febbraio 2023”.

La lettera è firmata da: Marco Rossi – Presidente ANFIT, Walter Da Riz – Direttore Generale ASSOVETRO, Andrea Bazzichetto – Presidente di EDILEGNOARREDO di FEDERLEGNOARREDO, Gianfranco Bellin – Presidente di ASSOTENDE di FEDERLEGNOARREDO, Angelo Artale – Direttore Generale FINCO, Carlo Ciotti – Presidente PVC FORUM ITALIA, Guido Faré – Presidente UNICMI.

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Foto:iStock.com/ArLawKa AungTun

Fonte: EdilTecnico

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