Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Tra le altre, lo schema di decreto introduce disposizioni in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi con l’istituzione della patente a crediti obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili.
Si tratta di una misura introdotta al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e verrà inserita all’interno del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – TUSL.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede il nuovo articolo 27 del TUSL, riportato nello schema di decreto PNRR, che andrà a sostituire l’attuale articolo.
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Patente crediti cantiere: i requisiti per ottenerla
La nuova misura è destinata ad imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.
I requisiti richiesti per ottenere la patente a crediti sono:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Crediti inziali e decurtazione
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e agli autonomi, in possesso dei requisiti, di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Nello schema del decreto PNRR vengono elencati i casi in cui avviene la decurtazione dei crediti correlata alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Ovvero:
- accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: 10 crediti;
- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti;
- provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti;
- riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
- la morte: 20 crediti;
- un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
- un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.
Il decreto prevede che nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
Come recuperare i crediti decurtati
I crediti decurtati possono essere reintegrati da parte del soggetto destinatario di uno dei provvedimenti sopra riportati, solo dopo aver frequentato un corso che consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di recupero crediti, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Come viene rilasciata la patente crediti cantiere
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali verranno individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente crediti cantiere.