Blog

15 Febbraio 2022

Decreto MiTE prezzi Bonus Edilizi: ecco la bozza

decreto mite prezzi bonus edilizi

La sua pubblicazione era programmata per il 9 febbraio 2022, ma il tanto atteso Decreto MiTE che definisce i massimali per gli interventi agevolabili con i Bonus Edilizi, è ancora sulla scrivania del Ministro Roberto Cingolani che il 14 febbraio 2022 ha firmato il provvedimento. L’entrata in vigore è prevista a 30 giorni dalla sua pubblicazione.

I massimali riconosciuti dal Decreto recante “Definizione dei costi massimi specifici omnicomprensivi agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici” (qui la bozza) tengono conto dei valori contenuti nell’allegato I – Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A del Decreto 6 agosto 2020, incrociati con i numeri 2021 forniti dall’ENEA sull’Ecobonus 65% – 50% e sul Superbonus. 

Il MiTE precisa che i massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentati almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.

>> Vorresti ricevere aggiornamenti come questo? Clicca qui, è gratis

I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.

Il MiTE ha precisato, nella relazione illustrativa di presentazione del nuovo Decreto circolata nei giorni precedenti alla firma, che i massimali individuati «appaiono correlabili all’aumento dei prezzi delle materie prime e all’eterogeneità, in termini di complessità realizzativa, delle lavorazioni possibili». Il Decreto è una guida a cui fare riferimento per determinare le tariffe degli interventi agevolati.

Leggi anche: Sostegni Ter in Gazzetta. Per Bonus Edilizi cessione del credito consentita una sola volta

Asseverazione congruità dei costi e prezzi di riferimento

Ricordiamo che con la Legge di Bilancio 2022, in caso di utilizzo degli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, è stato esteso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato, per le spese connesse agli interventi elencati nel comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

L’asseverazione è rilasciata dal tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

>> Asseverazioni e visto di conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi: la guida

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è necessario fare riferimento:

a) ai prezzari (articolo 119 del Decreto rilancio, comma 13, lettera a);

b) ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica.

Proprio in relazione a quest’ultimo punto, il Decreto MiTE prezzi Bonus Edilizi in Gazzetta definisce i costi massimi omnicomprensivi, distinti per tipologia di intervento, per gli interventi di efficienza energetica ricompresi nelle discipline cosiddette Ecobonus, Super Ecobonus, Bonus casa, Bonus Facciate e di incentivazione delle colonnine di ricarica elettrica, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fatture e cessione del credito.

Non perderti: Stop asseverazione e visto di conformità per lavori di edilizia libera

Finalità e ambito di applicazione Decreto MiTE prezzi Bonus Edilizi

Il Decreto MiTE prezzi Bonus Edilizi individua i costi massimi specifici omnicomprensivi agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per l’accesso ai benefici fiscali.

Quanto previsto dal Decreto, si applica ai soli casi di accesso alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, qualora non sia già stato presentato il titolo edilizio alla data di entrata in vigore del Decreto stesso. Infatti, va specificato che il Decreto MiTe non ha applicazione retroattiva, quindi dovrà essere utilizzato per i casi in cui il titolo edilizio è presentato successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

>> Le nuove regole della cessione del credito per i Bonus Edilizi: pacchetto operativo scaricabile

Il provvedimento normativo si compone di 5 articoli e contiene l’allegato A che indica i costi massimi specifici omnicomprensivi, ovvero i costi comprensivi dei costi di fornitura, installazione, messa in opera dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile, la loro dismissione, nonché dell’IVA, delle prestazioni professionali e di qualunque altra opera complementare necessaria alla messa in opera degli stessi.

>> Superbonus e risanamento energetico: passaggi da seguire, ruolo e onorario del tecnico

Per le altre tipologie di intervento non previste dall’Allegato A, invece, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezzari regionali e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio dove è sito l’edificio o i prezzari DEI.

Restiamo in attesa di conferme o cambi di rotta sulla questione che riguarda l’onnicomprensività dei prezzi.

Potrebbe interessarti: Scandalo prezzari? Asseverazioni oggi ma spese del 2021, come regolarsi

>> Scarica la bozza del Decreto MiTe prezzi Bonus Edilizi <<

Consigliamo

Nell’e-book Le Asseverazioni del Tecnico e il Visto di Conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi ordinari, vengono inoltre trattati gli aspetti che riguardano il visto di conformità, altro importante adempimento inizialmente previsto dall’art. 121 solo nei casi di comunicazione relativa alla cessione di credito o di sconto in fattura e, in seguito all’emanazione del decreto Anti Frode, allargato sia al caso di detrazione diretta in dichiarazione sia alle pratiche di cessione o sconto inerenti ai bonus ordinari, cioè diversi dal superbonus 110%.

Con un’ impostazione pratica, derivata dall’esperienza professionale, l’Autore fornisce al lettore tutte le indicazioni operative necessarie con tutti i riferimenti normativi e le indicazioni aggiornate allo stato dell’arte, comprensive degli ultimissimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA.

Foto:iStock.com/pixedeli

Fonte: EdilTecnico

News