La bozza c’è ma il provvedimento non è stato ancora pubblicato, il “decreto aree idonee per le rinnovabili” attua quanto previsto dall’articolo 20 (commi 1 e 2) del decreto legislativo n.199 del 2021.
Gli obiettivi sono: individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili e stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, funzionali al raggiungimento dei target previsti dal PNIEC e derivanti dall’attuazione del pacchetto “Fit for 55”.
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La bozza del decreto fornisce indicazioni sulla ripartizione della potenza fra Regioni e Province autonome e indica i criteri per l’individuazione delle aree idonee.
Vediamo di seguito nel dettaglio come effettuare il calcolo del raggiungimento degli obiettivi annuali (specificati nella Tabella A) e quali sono le tipologie di aree idonee, così come riportato nella bozza del decreto trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica alla Conferenza Unificata e soggetta ad analisi da parte delle Regioni e delle Province autonome.
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Come calcolare il raggiungimento degli obiettivi annuali
Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi annuali, specificati nella Tabella A, si tiene conto:
- della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
- della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione o riattivazione entrati in esercizio dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento e realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
- del 40% della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o provincia autonoma.
Gli obiettivi minimi, intermedi e finali, per ciascuna Regione e Provincia autonoma sono riportati nella seguente Tabella A.
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Quali sono le aree considerate idonee
- I siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%;
- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
- esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio:
- le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa;
- i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari;
- i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali, individuati di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse;
- le superfici degli edifici, delle strutture e dei manufatti su cui vengono realizzati impianti fotovoltaici, nonché le aree per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, qualora rientranti fra le tipologie per le quali è applicabile il regime di manutenzione ordinaria.
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Come individuare le aree idonee
Il decreto prevede, ai fini dell’individuazione delle superfici e aree idonee, l’utilizzo da parte delle Regioni e Province autonome della piattaforma digitale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, integrata dai dati sull’uso del suolo agricolo desumibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Le Regioni e Province autonome forniscono altresì i dati per la pubblicazione e l’aggiornamento del contatore della superficie del proprio territorio classificata come agricola su cui sono realizzati impianti fotovoltaici di cui (allegato 1 al decreto).
>> Scarica la bozza del Decreto aree idonee rinnovabili <<
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