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10 Novembre 2021

Decreto anti-frodi bonus edilizi: estensione visto di conformità e stop crediti in caso di dubbio

Decreto anti-frodi bonus edilizi

Arriva la stretta sulle operazioni di cessione del credito da Superbonus e non solo. Il governo ha infatti deciso di correre ai ripari dopo la scoperta da parte dell’Agenzia delle entrate di 800 milioni di crediti fittizzi.

Da ora in poi diventa obbligatorio il visto di conformità sia per la cessione di tutti i bonus edilizi che per l’utilizzo in dichiarazione.

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In più l’Agenzia potrà bloccare per 30 giorni le somme relative ai crediti ceduti in caso di dubbi sulla regolarità delle operazioni.

Le novità nel decreto varato il 10 novembre 2021 dal Consiglio dei ministri >>qui c’è la bozza<<

Leggi anche: Check list visto di conformità: i documenti per ottenere il Superbonus

Tutti i bonus col visto del Caf

Per prima cosa il decreto rafforza i controlli sull’utilizzo dei bonus fiscali dovuti a tutti i lavori di tipo edilizio.

Si parte con l’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, mentre fino a ieri il visto era necessario solo per la cessione del credito.

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Obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali tutti gli altri lavori edilizi di ristrutturazione, ecobonus, sismabonus e bonus facciate.

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Nel caso di uso in dichiarazione resta comunque la possibilità dei contribuenti abituati al “fai da te” e che quindi utilizzano la dichiarazione precompilata inviandola direttamente, di non ricorrere al Caf e continuare ad utilizzare questo sistema in quanto per queste dichiarazioni l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi.

Non perderti: Stop sconto in fattura e cessione credito? Come usufruirne entro l’anno per i bonus edilizi

Stop ai crediti per 30 giorni in caso di dubbio

Arriva poi la stretta vera e propria sulla circolazione dei crediti d’imposta con la possibilità di specifici controlli preventivi da parte delle Entrate.

Il decreto prevede infatti che l’Agenzia possa sospendere fino a trenta giorni l’efficacia delle comunicazioni di cessione del credito che presentano profili di rischio specifici sia relativamente alle operazioni che ai soggetti coinvolti.

I profili di rischio sono riferiti alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni, ma anche ai dati relativi ai crediti stessi e ai soggetti che intervengono nelle operazioni, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Inoltre banche e intermediari autorizzati non dovranno procedere all’acquisizione dei crediti in caso di dubbi sulla natura fittizia dei crediti stessi; in presenza di cessionari che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; se ritengono che venga scolta attività finanziaria abusiva da parte di soggetti privi delle autorizzazioni che effettuano un gran numero di operazioni di acquisto di crediti da diversi soggetti.

In questi casi scatta anche l’obbligo di segnalazione ai fini di antiriciclaggio.

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Più responsabilità per fornitori e cessionari

Infine il decreto prevede una responsabilità diretta nell’uso irregolare dei crediti d’imposta da parte dei fornitori che applicano lo sconto come pure da parte dei soggetti che acquistano i crediti, se non operano con la “diligenza del padre di famiglia”, ossia se non prestano la massima attenzione alle operazioni e ai soggetti coinvolti.

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Ai sensi del decreto la condotta si considera non corretta quando:

  1. il cessionario non acquisisce la documentazione che comprova l’effettivo sostenimento delle spese e l’effettiva realizzazione degli interventi da parte del soggetto beneficiario;
  2. risulti evidente che non c’è rapporto tra gli interventi effettuati e il soggetto che si dichiara beneficiario originario delle relative detrazioni;
  3. risulta manifesta la sproporzione tra il credito d’imposta e le caratteristiche soggettive dei beneficiari.

In questo caso scatta per il recupero dell’importo indebitamente usufruito, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei soggetti che hanno acquisto il credito.

>> Scarica la bozza del Decreto<<

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Foto:iStock.com/Synergee

Fonte: EdilTecnico

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