Il panorama dei Bonus Edilizi in Italia subisce importanti cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2024. La notizia più rilevante riguarda il Superbonus, che ridurrà la sua percentuale al 70% nel 2024 e successivamente al 65% nel 2025.
Sono poi state introdotte novità con il Decreto Legislativo n. 212/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023.
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Vediamo di seguito come cambia il Superbonus che nel 2024 verrà applicato nella percentuale del 70%.
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SAL e interventi entro il 31 dicembre 2023
FiscoOggi.it, nel riepilogo Superbonus, precisa che nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura basato sullo Stato di avanzamento lavori (Sal), le detrazioni del Superbonus al 110% non saranno recuperate se gli interventi non sono stati completati entro il 31 dicembre 2023, anche se il miglioramento di due classi energetiche non è ancora stato raggiunto.
Pertanto per i lavori già avviati, solo chi ha effettuato l’asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potrà mantenere invariato il beneficio nella originaria misura del 110%.
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Fondo povertà per compensare la differenza tra l’aliquota del 110% e quella del 70%
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 212/2023 è stato istituito un un fondo povertà destinato ai soggetti con un reddito di riferimento, non ISEE, calcolato secondo quanto stabilito dall’articolo 119, comma 8 -bis .1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Questo fondo mira a compensare la differenza tra l’originaria aliquota del 110% e quella attuale del 70%, ma solo per i lavori che, entro il 31 dicembre 2023, hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari al 60%. I beneficiari devono soddisfare questi requisiti per ricevere il contributo.
Le risorse saranno utilizzate per coprire le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024. Si tratta di una misura per garantire che i beneficiari a reddito più basso possano continuare i lavori senza preoccupazioni finanziarie.
Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 212/2023. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
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Come si calcola il reddito di riferimento
All’articolo 119, comma 8 -bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 viene stabilito che il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, presenti nel suo nucleo familiare e dividendo il totale per un numero di parti determinato secondo la seguente tabella:
Numero di parti | |
Contribuente | 1 |
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il partner dell’unione civile o il convivente | si aggiunge 1 |
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari diversi da coniuge, partner o convivente che nell’anno precedente sono risultati a carico in numero pari a: | |
un familiare | si aggiunge 0,5 |
due familiari | si aggiunge 1 |
tre o più familiari | si aggiunge 2 |
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